Sez. 2 - , Ordinanza n. 20870 del 02/08/2019 (Rv. 655183 - 02)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI | Mutamento in appello del titolo di credito posto a fondamento della domanda - Adempimento di contratto d'opera in luogo di contratto di appalto - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI
È inammissibile il mutamento in appello del titolo di credito posto a base della domanda da contratto d'appalto a contratto d'opera giacché, in tal modo, si immuta la "causa petendi" che viene a fondarsi su presupposti di fatto e situazioni giuridiche non prospettate in primo grado.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)