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Sez. 3 - , Sentenza n. 6481 del 14/03/2017 (Rv. 643408 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - TRASPORTO - IN GENERE | Trasporto di persone – Accettazione da parte del trasportato del rischio di viaggiare in condizioni di menomata sicurezza – Concorso di colpa del trasportato per i danni patiti in caso di sinistro stradale – Configurabilità – Condizioni – Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643408-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - TRASPORTO - IN GENERE

Qualora la messa in circolazione di un veicolo in condizioni di insicurezza (nella specie, un ciclomotore con a bordo un passeggero, in violazione dell'art. 170, comma 2, cod. strada) sia ricollegabile all'azione o omissione non solo del conducente – il quale, prima di iniziare o proseguire la marcia, deve controllare che questa avvenga in conformità delle normali regole di prudenza e sicurezza – ma anche del trasportato, il quale ha accettato i rischi della circolazione, si verifica un'ipotesi di cooperazione colposa dei predetti nella condotta causativa dell'evento dannoso; pertanto, in caso di danni al trasportato medesimo, sebbene la condotta di quest'ultimo non sia idonea, di per sé, ad escludere la responsabilità del conducente, né a costituire valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili, essa può tuttavia costituire un contributo colposo alla verificazione del danno, la cui quantificazione in misura percentuale è rimessa all'accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1681, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 170 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)