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Soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e liquidazione dei rispettivi patrimoni

Testo in vigore al

Art. 33

1. Il commissario liquidatore, entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 26 o dalla comunicazione del decreto che rigetta le istanze indicate nel comma stesso, provvede alle comunicazioni previste nell'art. 207 del R. decreto 30 marzo 1942, n. 267, e pubblica nella Gazzetta Ufficiale del Regno un avviso contenente l'invito ai creditori e ai terzi di far valere le loro ragioni nel procedimento gia' iniziato.

2. Entro quindici giorni dal ricevimento delle comunicazioni e, rispettivamente, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso, i creditori ed i terzi possono far pervenire al commissario liquidatore, mediante raccomandata, le loro osservazioni o istanze e chiedere il riconoscimento dei propri crediti o la restituzione dei loro beni.

Art. 34

1. Per la formazione dello stato passivo della liquidazione si osservano le disposizioni dell'art. 209 del R. decreto 10 marzo 1942, n. 267, in quanto compatibili con le particolarita' del procedimento previsto nel presente decreto.

2. L'elenco dei crediti e delle pretese di terzi accolti e respinti deve essere depositato nella cancelleria del tribunale competente a norma dell'art. 20, secondo comma, entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso indicato nell'articolo precedente.

Art. 35

1. I creditori ed i terzi residenti in territori non ancora liberati possono presentare le loro istanze entro trenta giorni dal passaggio del territorio stesso all'amministrazione italiana.

2. Tuttavia il commissario liquidatore, se ha comunque notizia della esistenza di tali crediti o di diritti del terzi, dove accertarne la verita' e la realta' e assicurarne il pagamento.

Art. 36

1. Gli effetti della liquidazione generale sui diritti dei creditori, sui rapporti giuridici preesistenti e sugli atti pregiudizievoli ai creditori sono regolati negli articoli 54 e seguenti del R. decreto 16 marzo 1942, n. 267, in quanto compatibili con le particolarita' del procedimento previsto nel presente decreto.

2. Gli effetti che gli articoli ricordati riferiscono alla dichiarazione di fallimento si considerano con riguardo alla data di soppressione dell'ente.

3. Le azioni relative si propongono innanzi al tribunale competente a norma dell'art. 26, secondo comma.

Art. 37

1. Il commissario liquidatore non puo' vendere immobili, mobili in blocco o mobili di particolare pregio e valore senza l'autorizzazione del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

2. Il Ministro puo' subordinare tale autorizzazione all'osservanza di particolari norme o cautele.

Art. 38

1. La ripartizione dell'attivo ha luogo secondo le disposizioni dell'art. 212 del R. decreto 16 marzo 1942, n. 267, in quanto compatibili con le particolarita' del procedimento previsto nel presente decreto.

2. Il pagamento di acconti sui crediti puo' essere fatto soltanto se di questi risultino sufficientemente accertati l'esistenza, l'ammontare e la liquidita'. Esso deve essere consentito dal Comitato di sorveglianza ed autorizzato dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro. L'istanza al Ministro deve contenere il parere del Comitato di sorveglianza.

Art. 39

1. Esaurito il riparto, il commissario liquidatore deposita il conto della sua gestione della cancelleria del tribunale.

2. Si osservano le disposizioni dell'art. 28.

Art. 40

1. Salvo che al fatto non siano applicabili gli articoli 315, 317, 318, 319, 321, 322 e 323 del Codice penale, il commissario liquidatore o il coadiutore che prende interesse privato in qualsiasi atto del procedimento direttamente o per interposta persona o con atti simulati e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore a lire duemila.

2. La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.

Art. 41

1. E' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinquecento a cinquemila chiunque, anche per interposta persona, chiede, nel caso di cui agli articoli 32 e seguenti, il riconoscimento di un credito simulato.

2. Se l'istanza e' ritirata prima che il commissario liquidatore depositi in cancelleria l'elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande di rivendicazione, restituzione e separazione accolte o respinte, la pena e' ridotta alla meta'.

Art. 42

1. Entro un mese della comunicazione della sua nomina, il commissario liquidatore presenta al procuratore del Re una relazione sulla responsabilita' delle persone indicate nell'art. 22 e sue quella degli estranei agli enti soppressi.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 23 novembre 1944
UMBERTO DI SAVOIA
Bonomi - Gronchi - Tupini -
Siglienti - Soleri
Visto, il Guardasigilli: Tupini
Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 69. - Petia