Soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e liquidazione dei rispettivi patrimoni
Testo vigente
Art. 33
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
Art. 34
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Art. 35
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Art. 36
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Art. 37
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Art. 38
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Art. 39
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Art. 40
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Art. 41
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Art. 42
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Art. 43
1. Per i rapporti collettivi ed individuali, restano in vigore, salvo le successive modifiche, le norme contenute nei contratti collettivi, negli accordi economici, nelle sentenze della Magistratura del lavoro e nelle ordinanze corporative di cui agli articoli 10 e 13 della legge 3 aprile 1926, n. 563, agli articoli 8 e 11 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, e agli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 9 agosto 1943, n. 721.2
Art. 44
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Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 23 novembre 1944
UMBERTO DI SAVOIA
Bonomi - Gronchi - Tupini -
Siglienti - Soleri
Visto, il Guardasigilli: Tupini
Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 69. - Petia