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Sez. 1, Sentenza n. 11001 del 12/05/1978 Ud. (dep. 13/09/1978) Rv. 139947 - 01

NULLITA NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI IL PM - INIZIATIVA E PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO AL GIUDIZIO PENALE - INOSSERVANZA DELLE RELATIVE NORME - NULLITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1978-05-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/139947-01

NULLITA NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI IL PM - INIZIATIVA E PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO AL GIUDIZIO PENALE - INOSSERVANZA DELLE RELATIVE NORME - NULLITA - LIMITI.*

La nullita di ordine generale concernente l'iniziativa del pubblico ministero nell'Esercizio dell'Azione penale, la sua partecipazione al procedimento e ad ogni atto in cui la legge la dichiara obbligatoria, non puo trovare applicazione fuori dei casi in cui il rappresentante del pubblico ministero, oltre a non avere i requisiti essenziali per ricoprire tale carica, non fa parte dell'ufficio del pubblico ministero, inteso nella sua istituzione funzionale ed unitaria, giacche solo in questo caso puo ricorrere la nullita del giudizio per mancata Costituzione del rapporto processuale. (V mass n 135087).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)