Sez. L, Sentenza n. 6568 del 20/12/1985 (Rv. 443637 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE PASSATO A CATEGORIA SUPERIORE IN COSTANZA DEL RAPPORTO - LEGITTIMITÀ - COEFFICIENTI DELLA ULTIMA RETRIBUZIONE PER I PERIODI DI APPARTENENZA ALLE DIVERSE CATEGORIE - INDIVIDUAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - CONDIZIONI - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE PASSATO A CATEGORIA SUPERIORE IN COSTANZA DEL RAPPORTO - LEGITTIMITÀ - COEFFICIENTI DELLA ULTIMA RETRIBUZIONE PER I PERIODI DI APPARTENENZA ALLE DIVERSE CATEGORIE - INDIVIDUAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - CONDIZIONI - CRITERI.*
Al fine della Determinazione dell'indennità di anzianità in favore del dipendente passato a categoria superiore in costanza del rapporto di lavoro, la clausola del contratto collettivo, la quale escluda la frazionabilità del rapporto medesimo all'atto del passaggio di categoria, non implica di per sè la retrodatazione fittizia dell'appartenenza alla categoria finale, giacché l'art. 2120 cod. civ., nell'imporre che tale liquidazione sia effettuata alla stregua dell'anzianità complessiva e dell'ultima retribuzione, fa riferimento alla categoria alla quale appartiene il prestatore di lavoro solo in termini generici e globali, da intendersi comprensivi delle varie categorie in cui il rapporto si è articolato, con la conseguenza che è pienamente legittima la cosiddetta liquidazione a scaglioni e che - ove la contrattazione collettiva non fissi i coefficienti dell'ultima retribuzione da applicare per i periodi di appartenenza alle diverse categorie, i coefficienti medesimi vanno individuati dal giudice secondo i criteri sussidiari degli Usi e dell'equità, con la possibilità di utilizzare i parametri di calcolo stabiliti per ciascuna delle categorie nelle quali l'anzianità è maturata. (V 891/85, mass n 439072; (V 2918/84, mass n 434968).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)