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Sez. 6, Sentenza n. 1026 del 11/05/1982 Cc. (dep. 29/09/1982) Rv. 155265 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ATTRIBUZIONE ORIGINARIA DI REATO PERSEGUIBILE DI UFFICIO - MODIFICA SUCCESSIVA DELL'IMPUTAZIONE IN QUELLA DI REATO PERSEGUIBILE A QUERELA - IRRILEVANZA AI FINI DELLA CONFIGURABILITÀ DELLA CALUNNIA.*
Stato
decisa il 1982-05-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/155265-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ATTRIBUZIONE ORIGINARIA DI REATO PERSEGUIBILE DI UFFICIO - MODIFICA SUCCESSIVA DELL'IMPUTAZIONE IN QUELLA DI REATO PERSEGUIBILE A QUERELA - IRRILEVANZA AI FINI DELLA CONFIGURABILITÀ DELLA CALUNNIA.*

Sussiste il delitto di calunnia quando per il reato denunciato falsamente siano stati compiuti Atti istruttori, anche se l'originaria imputazione di un reato perseguibile di ufficio venga successivamente modificata in quella di reato procedibile a querela. Il delitto di calunnia, infatti, una volta perfezionatosi nei suoi elementi essenziali, rimane punibile di ufficio nonostante la diversa procedibilità del reato falsamente addebitato. (Conf mass n 139234; (Conf mass n 107119).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)