Sez. 5, Ordinanza n. 26214 del 07/10/2024 (Rv. 672606-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Processo tributario - Novità delle difese dell'Amministrazione finanziaria - Attore in senso sostanziale - Atto impugnato - Parametri di riferimento - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE
Nel processo tributario di appello, la novità delle difese dell'Amministrazione finanziaria è valutata con riguardo ai presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento dell'atto impositivo oggetto di ricorso e non in base alle controdeduzioni formulate in primo grado dalla stessa Amministrazione, poiché quest'ultima, per la natura impugnatoria del procedimento, assume la veste di attore in senso sostanziale in ragione della pretesa impositiva risultante dall'atto contestato, sia sul piano del "petitum" che su quello della "causa petendi".
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)