Istituzione d'un concorso a premi fra le Associazioni di cacciatori e leghe zoofile per la vigilanza sulla conservazione delle specie utili di selvaggina
Testo in vigore al
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 19 maggio 1907, n. 246, che approva il bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio 1907-908, e precisamente il capitolo 72 che consente l'assegnazione di premi anche in rapporto all'applicazione delle leggi sulla caccia;
Riconosciuta la opportunita' di favorire con i detti premi - da distribuire in seguito a concorso - l'attivita' di Associazioni di cacciatori e di Societa' zoofile, diretta alla vigilanza per il rispetto delle norme vigenti sulla caccia, come pure all'allevamento di specie utili di selvaggina, e alla diffusione di queste;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il Ministero della agricoltura, della industria e del commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1
1. E' indetto un concorso a premi fra le Associazioni di cacciatori, le Societa' e Leghe zoofile ed altri sodalizi i quali effettivamente cooperino alla vigilanza per il rispetto delle leggi e delle altre statuizioni sulla caccia vigenti nel Regno, e si trovino costituiti, con atto pubblico, o almeno con scrittura privata a firme autenticate, per il 30 aprile 1908.
2. Saranno titoli di preferenza il concedere premi per l'attuazione di quella vigilanza, o l'allevare specie utili di selvaggina e favorire la propagazione di esse.
Art. 2
1. I premi per il detto concorso sono i seguenti:
2. 1, di L. 1200;
3. 5, ciascuno di L. 900;
4. 5, ciascuno di L. 500;
5. 6, ciascuno di L. 300.
6. Oltre i premi, saranno conferiti diplomi di benemerenza di primo, di secondo, di terzo e di quarto grado.
Art. 3
1. Il termine utile a presentare le domande per l'ammissione al concorso scade il 30 aprile 1908. Esse dovranno pervenire per quel giorno al Ministero di agricoltura, industria e commercio (Direzione generale dell'agricoltura) ed essere corredate:
a) degli atti costitutivi della Societa';
b) dell'elenco dei soci;
c) dei documenti comprovanti il capitale disponibile;
d) di una particolareggiata relazione sull'opera prestata e da prestare dalla Societa'.
Art. 4
1. L'aggiudicazione dei premi sara' fatta prima della chiusura dell'esercizio finanziario 1907-908, da una Commissione giudicatrice composta di cinque membri e di un segretario, nominati dal ministro di agricoltura, industria e commercio.
Art. 5
1. I premi e le spese per l'opera della Commissione giudicatrice saranno pagati con i fondi pecuniari previsti nel capitolo 72 del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1907-908.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 27 ottobre 1907.
VITTORIO EMANUELE.
Cocco-Ortu.
Visto, Il guardasigilli: Orlando.