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Sez. 6, Sentenza n. 36353 del 26/05/2003 Ud. (dep. 22/09/2003) Rv. 226644 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - MINACCIA | Elemento oggettivo - Necessità della presenza della persona offesa - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-05-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226644-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - MINACCIA

Ai fini della configurazione del delitto di minaccia non occorre che le espressioni intimidatorie siano pronunciate in presenza della persona offesa, essendo solo necessario che questa sia venuta a conoscenza anche tramite altre persone, a condizione che ciò avvenga in un contesto per il quale si ritenga che l'agente abbia avuto la volontà di produrre l'effetto intimidatorio. (Fattispecie in cui la minaccia sia stata pronunciata a persona legata al soggetto passivo di relazioni di amicizia e lavoro).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 612

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)