Sez. 4 - , Sentenza n. 22256 del 03/03/2021 Ud. (dep. 08/06/2021) Rv. 281276 - 02
PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - IN GENERE | Responsabilità da reato degli enti - Esiguità del risparmio di spesa - Prova del conseguimento di un vantaggio - Individuazione - Criteri - Fattispecie.
PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - IN GENERE
In tema di responsabilità da reato degli enti collettivi, ove il giudice accerti l'esiguità del risparmio di spesa derivante dalla omissione delle cautele dovute, ai fini del riconoscimento del conseguimento del vantaggio di cui all'art. 5 d.lgs. n. 231 del 2001 è necessaria la prova della oggettiva prevalenza delle esigenze della produzione e del profitto su quelle della tutela dei lavoratori, quale conseguenza della violazione delle norme antinfortunistiche. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, nella ritenuta carenza di indicazione delle prove da cui era stato desunto il vantaggio dell'ente, in termini di apprezzabile risparmio di spesa e di accelerazione del processo produttivo).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 5 lett. B
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)