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Sez. 1, Sentenza n. 3805 del 22/10/1956 (Rv. 881301 - 01)

CONFESSIONE - OFFERTA TRANSATTIVA ALL'INIZIO DELLA CAUSA O PRIMA DI ESSA - NON COSTITUISCE RICONOSCIMENTO DELLA FONDATEZZA DELLA DOMANDA ATTRICE. VENDITA - FATTO DEL TERZO - NON COSTITUISCE VIOLAZIONE DEL CONTRATTO DI ESCLUSIVA - CONCORRENZA SLEALE - NON SUSSISTE.
Stato
decisa il 1956-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/881301-01

CONFESSIONE - OFFERTA TRANSATTIVA ALL'INIZIO DELLA CAUSA O PRIMA DI ESSA - NON COSTITUISCE RICONOSCIMENTO DELLA FONDATEZZA DELLA DOMANDA ATTRICE. VENDITA - FATTO DEL TERZO - NON COSTITUISCE VIOLAZIONE DEL CONTRATTO DI ESCLUSIVA - CONCORRENZA SLEALE - NON SUSSISTE.

A) non costituisce riconoscimento, neppure implicito, della fondatezza della domanda attrice un'offerta transattiva che all'inizio della lite, o prima di essa la parte convenuta faccia al solo scopo di evitare la causa o di troncare la lite. B) l'esclusività della vendita di un determinato prodotto su un certo mercato, o per certa zona contrattualmente stabilita, riflette i soli rapporti tra il concedente ed il concessionario, senza creare nei terzi alcun diritto od alcun Obbligo nei loro confronti. Pertanto, se un terzo - direttamente o per interposta persona - riesce ad ottenere la merce, od i prodotti di esclusiva dal concedente medesimo, e li importi nella zona riservata al concessionario, non incorre in responsabilità alcuna né verso il primo ne verso quest'ultimo, neppure a titolo di concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598 n. 3, codice civile ed a nulla rileva che egli fosse o meno a conoscenza dell'esclusiva, dato che questa non può valere a stabilire a favore delle parti, o di una sola di esse, un monopolio di commercio a danno di terzi rimasti estranei al contratto.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)