Codice di Procedura Penale
Testo in vigore al
Art. 479 Proscioglimento per altri motivi
1. Fuori del caso preveduto dall'articolo precedente, se il fatto non sussiste, se l'imputato non lo ha commesso, se si tratta di persona non imputabile, o di persona non punibile perche' il fatto non costituisce reato o per un'altra ragione, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione, enunciandone la causa nel dispositivo.
2. Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione perche' il fatto non sussiste o perche' l'imputato non lo ha commesso, tanto nel caso in cui vi e' la prova che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, quanto nel caso in cui manca del tutto la prova che il fatto sussiste o che l'imputato lo ha commesso.
3. Se non risultano sufficienti prove per condannare, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione per insufficienza di prove.
4. Se il reato e' estinto, se l'azione penale non avrebbe potuto essere iniziata, se l'azione penale non puo' essere proseguita, il giudice pronuncia sentenza con cui dichiara non doversi procedere, enunciandone la causa nel dispositivo.
5. Quando occorre, il giudice ordina la liberazione del prosciolto e la cessazione delle pene accessorie provvisoriamente applicate.
6. Con la sentenza e' ordinata la cessazione delle misure di sicurezza gia' provvisoriamente applicate e che debbono essere revocate in conseguenza del proscioglimento, e sono applicate quelle che il giudice ritiene di dover ordinare a norma del codice penale.
Art. 480 Provvedimenti della sentenza che accerta la falsita' di documenti
1. La falsita' di un atto pubblico o di una scrittura privata, accertata con sentenza di condanna o di proscioglimento pronunciata nel giudizio per qualsiasi reato, deve essere dichiarata nel dispositivo della sentenza stessa. Con lo stesso dispositivo deve essere ordinata la cancellazione totale o parziale, secondo le circostanze, e se e' il caso la ripristinazione, la rinnovazione o la riforma del documento, con la prescrizione del modo con cui deve essere eseguita. La cancellazione, la ripri-stinazione, la rinnovazione o la riforma non e' ordinata quando puo' pregiudicare interessi di terzi non intervenuti come parti nel procedimento.
Art. 481 Esecuzione della sentenza che dichiara la falsita' di documenti
1. Nel caso preveduto dall'articolo precedente, la sentenza di condanna o di proscioglimento che dichiara la falsita' totale o parziale di un atto pubblico o di una scrittura privata, e' eseguita per questa parte o capo da un giudice delegato dal presidente della corte o del tribunale che ha pronunciato la sentenza stessa, a richiesta e con l'intervento del pubblico ministero, e con l'assistenza del cancelliere che ne compila il processo verbale. Il pretore provvede d'ufficio.
2. La cancellazione totale del documento si effettua mediante annotazione della sentenza in margine di ciascuna pagina del medesimo, e mediante compilazione del processo verbale, in cui si attesta questo adempimento, con la dichiarazione che il documento non puo' avere alcun effetto giuridico. Il documento rimane allegato al processo verbale, e una copia di questo e' rilasciata in sostituzione del documento a chi lo possedeva o lo aveva in deposito, quando costui la chiede dimostrando di avervi legittimo interesse.
3. Negli altri casi il testo del documento, quale risulta stabilito in seguito alla cancellazione parziale o alla ripristinazione, rinnovazione o riforma, e' inserito per intero nel processo verbale.
Se il documento era in deposito pubblico, e' restituito al depositarlo unitamente a una copia autentica del processo verbale a cui deve rimanere annesso. Se il documento era posseduto da un privato, il cancelliere lo conserva annesso al processo verbale e rilascia copia di questo atto alla detta persona, quando la chieda dimostrando di avervi legittimo interesse. Tale copia vale come originale per ogni effetto giuridico.
4. Nel processo verbale il giudice da' le disposizioni occorrenti per l'osservanza di quanto e' stabilito nei due capoversi precedenti.
Art. 482 Condanna alle spese e ai danni in caso di proscioglimento
1. Nel caso di proscioglimento, quando si tratta di reato punibile a querela della persona offesa, si applicano le disposizioni degli articoli 382 e 383 per cio' che concerne la condanna alle spese anticipate dallo Stato, e alle spese e al risarcimento del danno a favore dell'imputato o del responsabile civile.17
2. Se si tratta di reato per il quale si procede d'ufficio, il giudice puo', quando l'interessato ne fa domanda, condannare la parte civile alle spese e al risarcimento del danno a favore dell'imputato e del responsabile civile, citato o intervenuto nel giudizio. Si osserva anche in questo caso la disposizione dell'articolo 383.
Art. 483 Sentenza di condanna
1. Fuori dei casi preveduti dagli articoli 478 e 479, il giudice pronuncia sentenza di condanna, infliggendo le pene e, se occorre, applicando le misure di sicurezza.
2. Il giudice, quando con la stessa sentenza pronuncia condanna per piu' reati, stabilisce la pena incorsa per ciascuno di essi, e quindi determina la pena che deve essere applicata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene.
3. Con la sentenza di condanna il condannato e' dichiarato quando occorre delinquente o contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza.
Art. 484 Pubblicazione della sentenza come effetto della condanna
1. Nei casi in cui a' termini dell'articolo 36 del codice penale la sentenza di condanna deve essere pubblicata, il giudice stabilisce nel dispositivo se la sentenza deve essere pubblicata per intero o per estratto, e designa il giornale o i giornali in cui la sentenza deve essere inserita.
Art. 485 Esecuzione provvisoria di misure di sicurezza
1. Il giudice, quando abbia disposto una misura di sicurezza, puo', nei casi consentiti dall'articolo 206 del codice penale, ordinarne con la sentenza la provvisoria esecuzione.
2. La sentenza e' impugnabile anche per il capo che dispone l'esecuzione provvisoria della misura di sicurezza; ma l'impugnazione non ne sospende l'esecuzione.
Art. 486 Esecuzione immediata dei provvedimenti preveduti dall'articolo precedente
1. I provvedimenti dati dal giudice a norma dell'articolo precedente debbono essere eseguiti immediatamente, anche durante il termine per impugnare la sentenza e nonostante l'impugnazione proposta.
Art. 487 Provvedimenti relativi alla sospensione condizionale della pena e alla non menzione della condanna nel certificato penale
1. Quando la legge consente il beneficio della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena, il giudice, se ritiene di concederlo, provvede con la sentenza di condanna a norma, degli articoli 163, 164 e 165 del codice penale.
2. Quando il giudice, nei casi preveduti dall'articolo 175 del codice penale, intende disporre che non sia fatta menzione della condanna nel certificato penale rilasciato a richiesta di privati, provvede con la sentenza in conformita' dell'articolo stesso.
Art. 488 Disposizioni della sentenza di condanna relative alle spese
1. Con la sentenza di condanna e' dichiarato l'obbligo del condannato al pagamento delle spese processuali, salvo che si tratti di condanna alla pena di morte.
2. I condannati per lo stesso reato o per reati connessi sono obbligati in solido al pagamento delle predette spese. I condannati in uno stesso giudizio per reati non connessi sono obbligati in solido alle sole spese comuni relative ai reati per i quali riportarono condanna.
3. Sono poste a carico del condannato anche le spese per il suo mantenimento durante la custodia cautelare, a' termini dell'articolo 274.
4. Il responsabile civile citato o intervenuto nel giudizio e' obbligato al pagamento delle spese processuali in solido con l'imputato condannato, se la sua responsabilita' e' dichiarata con la sentenza.
5. Qualora il giudice non abbia provveduto circa le spese a norma delle disposizioni precedenti, la sentenza e' rettificata nel modo indicato nell'articolo 149.
Art. 489 Disposizioni della sentenza di condanna relative ai danni
1. Con la sentenza di condanna l'imputato o gli imputati sono condannati a' termini dell'articolo 185 del codice penale alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile che ne ha fatto domanda, quando il giudice riconosce che essa vi ha diritto. Se il responsabile civile e' stato citato o e' intervenuto nel giudizio, tale condanna e' pronunciata anche contro di lui in solido, quando la sua responsabilita' e' riconosciuta. L'imputato prosciolto non puo' essere condannato come responsabile civile per il fatto dei coimputati condannati, se non e' stato citato anche in tale qualita' nel giudizio.
2. La sentenza decide altresi' sulla liquidazione dei danni quando e' possibile, salvo che sia stabilita la competenza di un altro giudice.
Se il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti su tale liquidazione, lo dichiara indicandone i motivi e rimette le parti davanti al giudice civile competente in primo grado per valore nel luogo ove si svolse il giudizio penale di primo grado, salvo che sia stabilita la competenza di un altro giudice. Se il giudice penale ritiene di non poter decidere sulla liquidazione dei danni, puo' con la stessa sentenza di condanna assegnare alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva.
3. L'imputato e il responsabile civile sono inoltre condannati in solido alle spese sostenute dalla parte civile, il cui ammontare deve essere determinato in ogni caso nella sentenza penale.
Art. 489-bis Clausola di provvisoria esecuzione della provvisionale
1. Su istanza della parte civile, il capo della sentenza di condanna di primo grado che assegna la provvisionale puo' essere dichiarato provvisoriamente esecutivo tra le parti.
2. Se il giudice di primo grado ha omesso di pronunziare sull'istanza di esecuzione provvisoria o l'ha rigettata, la parte civile puo' riproporla, mediante impugnazione della sentenza di primo grado, al giudice di appello, il quale provvede in camera di consiglio.
3. Allo stesso giudice e con le stesse forme si puo' chiedere che revochi la concessione della provvisoria esecuzione e sospenda la esecuzione iniziata.
4. Su istanza della stessa parte civile, il capo della sentenza di condanna in grado di appello che assegna la provvisionale, deve essere dichiarato provvisoriamente esecutivo tra le parti.
Art. 490 Condanna all'ammenda del civilmente obbligato
1. Nei casi preveduti dagli articoli 196 e 197 del codice penale, il giudice condanna la persona civilmente obbligata a pagare, se il condannato risultera' insolvibile, una somma pari all'ammenda a questo inflitta.
Art. 491 Pubblicazione della sentenza come riparazione del danno
1. La pubblicazione della sentenza di condanna a' termini dell'articolo 186 del codice penale e' ordinata dal giudice, su istanza dell'interessato, con la stessa sentenza. La pubblicazione ha luogo a spese del condannato, e se e' il caso anche del responsabile civile, per una o due volte in giornali designati dal giudice.
2. Il giudice con la medesima sentenza assegna all'obbligato un termine per provvedere alla pubblicazione. Se questa non e' avvenuta nel termine prefisso, puo' provvedervi direttamente l'interessato, con diritto di ripetere le spese dalla persona obbligata.
Capo III. Del processo verbale di dibattimento
Art. 492 Enunciazioni del verbale di dibattimento
1. Di ogni dibattimento il cancelliere compila il processo verbale, a pena di nullita'.
2. Nel processo verbale si iscrivono:
1° il luogo, l'anno, il mese, il giorno in cui e' tenuta l'udienza, l'ora dell'apertura e quella della chiusura di essa; la menzione delle sospensioni d'una stessa udienza e dell'ora stabilita per ciascuna ripresa;
2° i nomi e i cognomi dei giudici e del rappresentante del pubblico ministero;
3° le generalita' dell'imputato o quant'altro valga a identificarlo; le generalita' delle altre parti private; i nomi e i cognomi dei rappresentanti e dei difensori;
4° le generalita' dei testimoni, dei periti, degli interpreti, dei consulenti tecnici e la menzione della prestazione del giuramento dei testimoni, periti e interpreti;
5° le istanze e le conclusioni del pubblico ministero e delle parti private;
6° le altre menzioni, che siano particolarmente prescritte dalla legge, o che il presidente o il pretore, di ufficio o ad istanza di una delle parti, ordini che vi siano inserite.
3. La mancanza o l'insufficienza delle predette enunciazioni non produce nullita', se questa non e' espressamente stabilita dalla legge.
Art. 493 Domande d'inserzione nel verbale
1. Le parti hanno diritto di far inserire nel verbale ogni enunciazione a cui abbiano interesse e che non sia contraria alla legge. L'enunciazione deve essere contenuta entro i limiti strettamente necessari.
2. L'ordinanza del presidente o del pretore che rifiuta o limita l'inserzione e' impugnabile a norma degli articoli 200 e 438.
Art. 494 Sottoscrizione del verbale
1. Il processo verbale, terminato il giudizio, e' sottoscritto in fine di ogni foglio dal presidente o dal pretore e dal cancelliere, ed e' unito agli atti del procedimento. Questa sottoscrizione vale anche per le singole ordinanze inserite nel processo verbale.
2. Se il presidente e' impedito, sottoscrive per lui il giudice piu' elevato in grado, o a parita' di grado il piu' anziano. In caso di impedimento del pretore, e' sufficiente la sottoscrizione del cancelliere. Degli impedimenti e delle loro cause deve farsi espressa menzione prima delle sottoscrizioni.
Art. 495 Dichiarazioni o deposizioni da riassumersi nel verbale
1. Nel processo verbale il cancelliere deve riassumere le dichiarazioni dell'imputato, della persona civilmente obbligata per l'ammenda e del responsabile civile, le deposizioni dei testimoni, le conclusioni orali dei periti e dei consulenti tecnici, le relative conferme, variazioni o aggiunte e ogni altro elemento che puo' interessare. Il presidente o il pretore vigila affinche' sia riprodotta integralmente e nella sua originaria e genuina espressione quella parte delle dichiarazioni orali che egli ritiene essenziale ai fini della prova.
2. In ogni caso il presidente o il pretore puo' dettare le predette dichiarazioni o deposizioni, o puo' invitare la persona che le ha rese a dettarle, facendo menzione di tale circostanza nel processo verbale.
Art. 496 Uso della stenografia
1. Il cancelliere ha in ogni caso facolta' di compilare il processo verbale stenograficamente. Nei dibattimenti di primo grado, e in quelli rinnovati in grado d'appello o per rinvio dopo annullamento, il presidente o il pretore, se il pubblico ministero o alcuna delle parti private non ammesse al patrocinio gratuito ne fa domanda motivata, ha facolta' di ordinare che le dichiarazioni o deposizioni indicate nell'articolo precedente siano in tutto o in parte stenografate, sempre che sia disponibile un adatto funzionario di cancelleria.
2. La domanda deve essere presentata nel termine stabilito per la produzione delle liste testimoniali o al piu' tardi subito dopo compiute le formalita' d'apertura del dibattimento e, se e' presentata da una parte privata, deve essere accompagnata dal deposito della somma occorrente per l'indennita' stabilita dal regolamento. Nondimeno, se il cancelliere che assiste all'udienza e' capace di stenografare, la domanda puo' essere proposta anche durante il dibattimento. Il presidente o il pretore provvede senza alcuna formalita' e il suo provvedimento non e' soggetto a reclamo. La domanda non puo' mai essere causa della sospensione o del rinvio del dibattimento.
3. I fogli stenografati sono sottoscritti dal presidente o dal pretore e devono essere tradotti dal cancelliere in caratteri comuni entro il giorno successivo a quello in cui furono scritti. I fogli stenografati e quelli scritti in caratteri comuni sono uniti agli atti del procedimento e si considerano ad ogni effetto come un solo originale; ma, se differiscono tra loro, fa prova l'originale stenografico Se il cancelliere e' assolutamente impedito, la traduzione e' affidata ad un interprete, il quale presta giuramento.
Art. 496-bis Uso dei registratori
1. Nei dibattimenti di primo grado ed in quelli rinnovati in grado di appello o per rinvio dopo annullamento, il presidente, d'ufficio o su domanda del pubblico ministero o di alcuna delle parti private, dispone, sempre che l'aula d'udienza sia all'uopo attrezzata, che le dichiarazioni o deposizioni indicate nell'articolo 495 siano in tutto o in parte riprodotte mediante apparecchi di registrazione.
2. Le registrazioni, racchiuse in apposite custodie numerate e sigillate, sono unite agli atti del procedimento.
3. Ciascuna custodia deve essere, a sua volta, racchiusa in un involucro, sul quale viene ritrascritto il numero ed indicato il nome della persona o delle persone, alle quali si riferiscono le dichiarazioni registrate.
4. Per il funzionamento dei registratori il cancelliere ha facolta' di farsi assistere da personale ausiliario.
5. La registrazione delle dichiarazioni sopra indicate mediante apparecchi non elimina l'obbligo del cancelliere di redigere il verbale ai sensi dell'articolo 495.
6. Tale verbale fa prova nel caso che le registrazioni disposte non abbiano, per qualsiasi motivo, avuto effetto ovvero non siano chiaramente intellegibili.
Capo IV. Dei giudizi speciali
Sezione I. Del giudizio in contumacia
Art. 497 Mancata comparizione dell'imputato per legittimo impedimento
1. Quando l'imputato anche se detenuto non si presenta all'udienza, ed e' provato o appare probabile che l'assenza e' dovuta ad assoluta impossibilita' di comparire per legittimo impedimento, la corte, il tribunale o il pretore, salvo quanto e' disposto nell'articolo 88, sospende o rinvia anche d'ufficio il dibattimento, secondo le circostanze, e prescrive, se occorre, che il provvedimento sia notificato all'imputato.
2. Questa disposizione non si applica quando l'imputato, legittimamente impedito, chiede o consente che il dibattimento avvenga in sua assenza, e il giudice non ritiene necessaria la sua comparizione personale.
3. La probabilita' che l'assenza dell'imputato sia dovuta a legittimo impedimento e' in ogni caso liberamente valutata dal giudice. Tale valutazione non puo' formare oggetto di discussione successiva, ne' motivo di impugnazione.
4. Se alcuno fra piu' imputati e' legittimamente impedito e non ricorre il caso preveduto dal primo capoverso, il giudice ordina la separazione dei giudizi e procede immediatamente al dibattimento contro gli altri imputati, a meno che per evidente e assoluta necessita' del giudizio ritenga di rinviare il dibattimento.
5. Quando l'imputato, nel caso preveduto dal primo capoverso dell'articolo 125, ha conferito mandato speciale al difensore perche' lo rappresenti nel giudizio, non si applicano le disposizioni precedenti, a meno che sia provato che l'assoluta impossibilita' di comparire riguarda tanto l'imputato quanto il procuratore speciale.