Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcooliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi
Testo in vigore al
Art. 5
1. Le bibite analcooliche vendute con il nome di un frutto non a succo, ivi compreso il cedro ed il chinotto, o con il nome della relativa pianta, debbono essere preparate con sostanze provenienti dal frutto o dalla pianta di cui alla denominazione.
2. Alle bibite di cui al presente articolo e' consentita l'aggiunta di succhi di frutta e di sostanze aromatizzanti ed amaricanti naturali diverse dal frutto e dalla pianta a cui la denominazione si richiama.
3. Il residuo secco delle bibite di cui al presente articolo non deve essere inferiore a gr. 8 per 100 cc.
Art. 6
1. La denominazione "gassosa" e' riservata alla bibita incolore preparata con acqua potabile gassata ed edulcorata con saccarosio con l'eventuale aggiunta di acido citrico, acido tartarico ed essenza di limone.
2. E' vietata l'aggiunta di sostanze coloranti nella preparazione della gassosa.
3. Il residuo secco delle bibite di cui al presente articolo non deve essere inferiore a gr. 6 per 100 cc.
Art. 7
1. Le bibite analcooliche vendute con denominazioni di fantasia, o comunque diverse da quelle previste nei precedenti articoli 4, 5 e 6, debbono rispondere alle disposizioni di carattere generale del presente regolamento.
2. Il residuo secco delle bibite di cui al presente articolo con deve essere inferiore a gr. 8 per 100 cc.
Art. 8
1. E' consentita l'aggiunta alle bibite analcooliche, ad eccezione della gassosa, di sostanze coloranti ritenute innocue ai sensi delle vigenti disposizioni, purche' sia posta sulla confezione in modo ben visibile ed a caratteri indelebili, l'indicazione "colorata con colori consentiti".1
Art. 9
1. La salubrita' e la conservazione delle bibite analcooliche contenenti succhi di frutta o altre sostanze comunque fermentescibili debbono essere assicurate mediante trattamento termico riconosciuto idoneo dall'autorita' sanitaria locale.
2. Qualsiasi altro trattamento deve essere autorizzato dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica, sentito il Consiglio di sanita'.
Art. 10
1. I prodotti disciplinati dal presente regolamento non debbono contenere edulcoranti sintetici.1
Art. 11
1. Le confezioni per le bibite, di cui agli articoli 6 e 7 del presente regolamento, non debbono avere forma o colore ne' portare figure o indicazioni che facciano comunque riferimento a frutta, piante o loro parti.
Art. 12
1. E' vietato ai fabbricanti dei prodotti di cui al presente regolamento di impiegare recipienti ed imballaggi recanti i nomi od i marchi di altre fabbriche.
Art. 13
1. E' vietato l'uso della denominazione "spremuta" o di altre che a questa facciano riferimento per le bibite analcooliche disciplinate dal presente regolamento.
Titolo secondo. Produzione.
Art. 14
1. L'acqua in distribuzione nelle fabbriche di cui al presente regolamento, qualunque sia l'uso cui e' destinata (preparazione delle bibite, lavaggio dei macchinari, utensili e recipienti, pulizia dei locali), deve essere potabile ed in quantita' sufficiente.
2. Tali requisiti debbono essere accertati dalle autorita' sanitarie anche mediante periodici controlli analitici.
3. I serbatoi e la rete di distribuzione interna dell'acqua, potabile debbono essere costruiti e mantenuti in modo tale da proteggere l'acqua da ogni possibile causa di inquinamento.
Art. 15
1. L'anidride carbonica impiegata per la gassazione deve essere esente da gas nocivi.
2. Le sostanze impiegate nella fabbricazione delle bibite analcooliche di qualsiasi tipo debbono essere genuine, in perfetto stato di conservazione.
3. L'aggiunta di sostanze diverse da quelle indicate nel presente regolamento, che non siano state gia' consentite dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica, deve essere autorizzata di volta in volta dallo stesso Alto Commissariato su proposta dell'autorita' sanitaria della Provincia, nella quale ha sede la fabbrica e previo parere del Consiglio provinciale di sanita'.
Art. 16
1. Sono vietate la fabbricazione e la vendita di acque gassate e di bibite analcooliche che contengano:
a) metalli tossici;
b) glicerina, alcoli diversi dall'etilico, derivati dal dietilenglicole e sostanze dotate di potere schiumogeno ed in genere qualsiasi altra sostanza che per natura, qualita' e quantita' possa essere nociva;
c) anidride solforosa.1
2. Sono tollerate tracce di anidride solforosa derivanti dai succhi di frutta impiegati.
Art. 17
1. Le bottiglie e gli altri recipienti destinati a contenere le acque gassate e le bibite debbono essere a fondo piano; la loro forma ed il sistema di chiusura debbono essere tali da consentirne il razionale lavaggio e la disinfezione.
2. E' vietato, in ogni caso, usare bottiglie con chiusura cosiddetta "a pallottola".
3. Le bottiglie e gli altri recipienti, gli anelli ed i dischi di guarnizione, i mastici delle chiusure dei sifoni ed in genere qualsiasi accessorio con i quali le acque gassate e le bibite analcooliche vengono a contatto non debbono cedere piombo, arsenico, antimonio ed altre sostanze nocive. Gli oggetti fabbricati con resine sintetiche non debbono essere plastificati con sostanze dotate di azione tossica.
4. I tappi a corona, ove contengano uno strato conglomerato di sughero, debbono portare sulla faccia destinata a mettersi a diretto contatto col liquido uno strato di materiale plastico o di altro isolante idoneo e rispondente ai requisiti del presente articolo.
Art. 18
1. Le bottiglie e gli altri recipienti contenenti le acque gassate e le bibite analcooliche di qualsiasi tipo, ivi compresa la gassosa, debbono portare scritto in modo indelebile sul tappo o sulla chiusura metallica, nel caso di sifoni, il nome del fabbricante o la ragione sociale od il marchio di fabbrica, che valga ad identificare l'azienda, nonche' la sede della fabbrica.
2. Le bottiglie e gli altri recipienti contenenti le bibite di cui agli articoli 4, 5 e 7 debbono portare una etichetta recante la denominazione della bibita, le indicazioni di cui al precedente comma e le altre rese obbligatorie dal presente regolamento. In luogo dell'etichetta, la denominazione della bibita e tutte le altre indicazioni prescritte possono essere impresse o stampate sul recipiente.
3. Le bottiglie e gli altri recipienti contenenti le acque gassate, di cui all'art. 1 (acqua di seltz, acqua di soda) e le bibite denominate gassose, di cui all'art. 6, debbono portare impresso soltanto le rispettive denominazioni "acqua di seltz", "acqua di soda", "gassosa" e non possono recare etichette di qualsiasi genere.
Art. 19
1. I locali destinati alla lavorazione delle acque gassate e delle bibite analcooliche debbono essere distinti da quelli adibiti a deposito di casse, bottiglie ed altri recipienti non in corso di lavorazione.
2. Il locale destinato al lavaggio dei recipienti deve essere separato, anche soltanto da un tramezzo vetrato a mezz'aria, da quello destinato alla sciroppatura, gassatura, riempimento e chiusura dei recipienti stessi.
3. La preparazione degli sciroppi, qualora questa venga effettuata nella stessa fabbrica, deve essere eseguita in locali appositi.
Art. 20
1. I locali adibiti alla lavorazione delle acque gassate e delle bibite analcooliche debbono essere rispondenti alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956 n. 303, avere una superficie non inferiore a mq. 60, ed inoltre debbono:
a) avere soffitto e pareti intonacati, queste ultime rivestite almeno fino all'altezza di m. 1,60 con materiale lavabile, nonche' pavimenti impermeabili raccordati a sagoma curva con le pareti ed acclivi verso un fognolo, munito di chiusura idraulica, per lo scarico delle acque di lavaggio;
b) essere adibiti esclusivamente agli usi cui sono destinati, essere ubicati a conveniente distanza da ogni causa di insalubrita' e non avere comunicazione diretta con ambienti di abitazione;
c) avere un numero di latrine non interiore ad una per ogni 25 lavoratori.
2. Le latrine debbono essere aereate ed illuminate direttamente dall'esterno, fornite di vaso a cacciata d'acqua e di antilatrina provvista di lavabo a rubinetto ad acqua grondante. I pavimenti delle latrine e delle antilatrine e le pareti delle medesime, fino all'altezza di m. 1,80, debbono essere rivestiti con materiale impermeabile e lavabile.
3. Non possono essere adibiti alla lavorazione delle acque gassate e delle bibite analcooliche locali chiusi sotterranei o semisotterranei.
Art. 21
1. Il locale adibito alla preparazione degli sciroppi deve rispondere ai requisiti stabiliti nei precedente art. 20, essere munito di lavabo ad acqua corrente ed attrezzato per la conservazione dei succhi di frutta e degli sciroppi.
2. Qualora l'entita' della lavorazione lo renda necessario, un apposito idoneo locale deve essere destinato alla conservazione dei succhi di frutta e degli sciroppi.
Art. 22
1. Tutti i locali della fabbrica debbono essere mantenuti costantemente puliti. In essi debbono essere attuati efficaci provvedimenti di lotta contro gli insetti, i roditori, ed altri animali comunque dannosi.
Titolo terzo. Impianti ed apparecchi.
Art. 23
1. Le bottiglie e gli altri recipienti a chiusura ermetica debbono essere, previo adeguato lavaggio, disinfettati con soluzione detergente e battericida calda e risciacquati con acqua potabile prima del riempimento.
2. Sia il lavaggio, come tutte le altre operazioni inerenti alla sciroppatura, riempimento, gassatura e chiusura dei recipienti debbono essere attuati con mezzi meccanici automatici di potenzialita' tra loro correlate allo scopo di assicurare la continuita' delle operazioni.
Art. 24
1. Le parti degli apparecchi che vengono a contatto con le acque gassate e le bibite analcooliche debbono essere di materiale o rivestite di materiale inattaccabile.
Art. 25
1. Il macchinario, gli utensili, i recipienti ed il materiale d'imballaggio debbono essere mantenuti in perfette condizioni igieniche e funzionali.
2. I tappi a corona e gli altri eventuali mezzi di chiusura debbono essere convenientemente protetti dalla polvere, dalle mosche e da ogni altra causa di insudiciamento e di inquinamento.