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Sez. 1, Sentenza n. 764 del 05/04/1960 (Rv. 880880 - 01)

DANNI PER INADEMPIMENTO DI CONTRATTO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INADEMPIMENTO - SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVANZA (COD. CIV. 1224). PROVA IN GENERE - SCRITTI DI TERZI ESTRANEI AL GIUDIZIO - VALORE MERAMENTE INDIZIARIO (COD. CIV. 2697). CASSAZIONE - OMESSO ESAME DI PUNTO DECISIVO - ELEMENTO INDIZIARIO - INCONFIGURABILITÀ - FATTISPECIE: SCRITTO PROVENIENTE DA UN TERZO (COD. PROC. CIV. 360 N. 5).
Stato
decisa il 1960-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/880880-01

DANNI PER INADEMPIMENTO DI CONTRATTO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INADEMPIMENTO - SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVANZA (COD. CIV. 1224). PROVA IN GENERE - SCRITTI DI TERZI ESTRANEI AL GIUDIZIO - VALORE MERAMENTE INDIZIARIO (COD. CIV. 2697). CASSAZIONE - OMESSO ESAME DI PUNTO DECISIVO - ELEMENTO INDIZIARIO - INCONFIGURABILITÀ - FATTISPECIE: SCRITTO PROVENIENTE DA UN TERZO (COD. PROC. CIV. 360 N. 5).

Il risarcimento di danni è un tipico debito di valore, avendo ad oggetto il valore del patrimonio del danneggiato, da reintegrare mediante la prestazione risarcitoria; il che importa che, ove si sia verificata, tra la produzione del danno e la successiva liquidazione giudiziale, una diminuzione del potere di acquisto della moneta, il giudice per rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, deve tener conto della svalutazione monetaria sopravvenuta medio tempore, attribuendo al creditore una quantità di valuta tale da ricostruire la sua originaria consistenza economica, come se il danno non si fosse prodotto. Lo scritto, proveniente da un terzo, non avendo valore di prova piena di di semplice indizio, non è da solo idoneo a formare il convincimento del giudice, pur potendo formarlo in concorso con altri elementi probatori. La mancata valutazione di un elemento indiziario (nella specie scritto proveniente da un terzo) non può dar luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo della controversia, si da determinare l'annullamento della denunziata sentenza ai sensi dell'art.360 n.5 cod.proc.civ. -

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)