diritto.io

Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 94 del 1957

Decisione
decisa il 1957-06-07, depositata il 1957-06-22
ECLI
ECLI:IT:COST:1957:94
Massime
2

Massime (2)

Massima n. 439

  • Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
  • Competenza della corte costituzionale
  • Leggi anteriori alla costituzione
  • Competenza esclusiva della corte.
Leggi la massima
(Nella specie è stato impugnato - in riferimento agli artt. 17, 18, 21 e 49 Cost. - l'art. 156 del T.U. delle leggi di p.s. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, che chiede l'autorizzazione dell'Autorità amministrativa per la pubblica raccolta di fondi). Cfr.: sent. n. 1 del 1956.

Norme impugnate

Parametri

Massima n. 440

  • Sicurezza pubblica
  • Questua e mendicità
  • Autorizzazione prescritta per la pubblica raccolta di fondi
  • Art. 156 T.U. delle leggi di P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773
  • Assunta violazione degli artt. 17, 18, 21 e 49 Cost.
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Va dichiarata la manifesta infondatezza di una questione di legittimità costituzionale nel caso in cui la medesima questione sia stata già ritenuta non fondata sotto gli stessi profili denunziati e non venga addotto alcun nuovo argomento tale da indurre la Corte a modificare la precedente giurisprudenza. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 17, 18, 21 e 49 Cost. - dell'art. 156 del T.U. delle leggi di p.s., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, che richiede l'autorizzazione dell'Autorità amministrativa per la pubblica raccolta di fondi, per cui violerebbe i diritti costituzionali di riunione, di associazione e di manifestazione del proprio pensiero, nonché il diritto di associarsi liberamente in partiti, in quanto tali diritti potrebbero difficilmente essere esercitati senza una adeguata libertà nella raccolta di mezzi economici). Cfr.: sent. n. 2 del 1957.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 156 del T.U. delle leggi di p. s. approvato con R. D.L. 18 giugno 1931, n. 773, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza del 21 luglio 1956 del Pretore di Siracusa, emessa nel procedimento penale a carico di Zammarano Mario, Barone Gregorio e Arì Angela, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 240 del 22 settembre 1956 ed iscritta al n. 266 del Registro ordinanze 1956; 2) ordinanza del 22 giugno 1956 del Pretore di Parma, emessa nel procedimento penale a carico di Montanini Arturo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 266 del 20 ottobre 1956 ed iscritta al n. 303 del Reg. ord. 1956; 3) ordinanza del 9 ottobre 1956 del Pretore di Priverno, emessa nel procedimento penale a carico di Cammarone Rinaldo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11 del 12 gennaio 1957 ed iscritta al n. 343 del Reg. ord. 1956; 4) ordinanza del 4 dicembre 1956 del Pretore di Ravanusa, emessa nel procedimento penale a carico di Gambino Gaetano, Gambino Ignazio e Rago Giuseppe, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44 del 16 febbraio 1957 ed iscritta al n. 18 del Reg. ord. 1957; 5) ordinanza del 29 novembre 1956 del Pretore di Savona, emessa nel procedimento penale a carico di Bogliolo Ernesto, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37 del 9 febbraio 1957 ed iscritta al n. 24 del Reg. ord. 1957.
punto 1
Ritenuto che nel corso dei procedimenti penali relativi alle ordinanze sopra elencate è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 156 del testo unico delle leggi di p.s. in riferimento agli artt. 17, 18, 21 e 49 della Costituzione, deducendosi che il menzionato articolo violerebbe i diritti costituzionali di riunione, di associazione e di manifestazione del proprio pensiero, nonché il diritto di associarsi liberamente in partiti, in quanto tali diritti potrebbero difficilmente essere esercitati senza una adeguata libertà nella raccolta di mezzi economici; che nel procedimento di cui all'ordinanza n. 266 l'Avvocatura generale dello Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ha dedotta la incompetenza di questa Corte a giudicare delle questioni di legittimità costituzionale relative alle norme anteriori alla Costituzione, questione sulla quale questa Corte si è pronunciata con la sentenza n. 1 del 1956; che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 156 del testo unico delle leggi di p. s. fu da questa Corte dichiarata infondata con sentenza n. 2 del 1957.
punto 2
Visti l'articolo 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'articolo 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE respinta la eccezione pregiudiziale dell'Avvocatura dello Stato, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata con le predette ordinanze. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1957. GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze