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Sez. 6, Sentenza n. 47564 del 08/11/2007 Cc. (dep. 28/12/2007) Rv. 238092 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Pendenza della procedura estradizionale - Criteri di accertamento - Esclusione - Mandato d'arresto europeo emesso a seguito dell'ingresso di uno Stato nell'Unione europea - Disciplina intertemporale - Applicabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-11-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/238092-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE

In tema di mandato di arresto europeo, nell'ipotesi del successivo ingresso di uno Stato nell'ambito dell'Unione europea, è applicabile la disciplina del mandato d'arresto europeo e non la diversa normativa in ordine al procedimento estradizionale qualora, a seguito di una diffusione di ricerche in campo internazionale o di una segnalazione nel S.I.S., effettuate prima dell'ingresso del Paese estero nell'Unione europea, l'arresto d'iniziativa degli organi di polizia sia stato in concreto operato a seguito dell'entrata in vigore, anche per tale Stato, della nuova disciplina di consegna. (Nella fattispecie è stata esclusa la pendenza della procedura estradizionale, in quanto il mandato d'arresto europeo è stato emesso a seguito dell'ingresso della Romania nell'Unione europea, avvenuto il 1° gennaio 2007, ed erano state anteriormente diffuse solo le ricerche in campo internazionale per la localizzazione della persona richiesta in consegna).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 716, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 4, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 9, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 40 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)