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Sez. 3, Sentenza n. 1636 del 14/02/1987 (Rv. 451041 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO - GIUDIZIO CIVILE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - PRESCRIZIONE RELATIVA AI FATTI DANNOSI COSTITUENTI REATO - APPLICABILITÀ - DISCIPLINA DELLA PRESCRIZIONE DEL REATO - ESTENSIONE ALL'AZIONE CIVILE - DISPOSIZIONI SULL'EFFICACIA DEGLI ATTI INTERRUTTIVI - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451041-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO - GIUDIZIO CIVILE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - PRESCRIZIONE RELATIVA AI FATTI DANNOSI COSTITUENTI REATO - APPLICABILITÀ - DISCIPLINA DELLA PRESCRIZIONE DEL REATO - ESTENSIONE ALL'AZIONE CIVILE - DISPOSIZIONI SULL'EFFICACIA DEGLI ATTI INTERRUTTIVI - INCLUSIONE.*

L'art. 2947 cod. civ., nel disporre che, in ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'Azione civile, recepisce - sia per l'ampiezza della formula del richiamo, sia per la ratio di fare effettivamente corrispondere, nel concreto, la prescrizione dell'Azione civile a quella del reato - l'intera normativa della prescrizione del reato, compresa quella parte di essa concernente l'efficacia degli Atti interruttivi (art. 160 cod. pen.).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Pen. art. 160 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)