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Aumento dell'organico degli uscieri giudiziari

Testo in vigore al

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2

1. IL Governo e' delegato a procedere, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla attribuzione dei posti aumentati alle piante organiche degli uffici giudiziari, tenendo conto delle esigenze dei vari uffici.

Art. 4

1. All'onere annuo di lire 430.000.000 derivante dalla attuazione dell'articolo 1 della presente legge per stipendi, aggiunta di famiglia ed oneri riflessi, relativamente ai diversi esercizi finanziari, a decorrere da quello 1960-61, si provvedera' con il maggiore gettito di cui al precedente articolo 3.

Art. 5

1. Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

3. TABELLA DEI RUOLI PER LA CARRIERA DEGLI USCIERI GIUDIZIARI ADDETTI AGLI UFFICI GIUDIZIARI DELLA REPUBBLICA CHE MODIFICA IL QUADRO 67 ANNESSO AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 GENNAIO 1956, N. 16:

4. Uffici giudiziari.
Qualifica Organico
Uscieri capi........................................ n. 142 Uscieri............................................. " 1858

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 luglio 1961
GRONCHI
FANFANI - GONELLA - TRABUCCHI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA