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Sez. U, Sentenza n. 21719 del 25/06/2026 (Rv. 678864-01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Grave scorrettezza - Carattere elastico - Funzionalità - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678864-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

La nozione di "grave scorrettezza" richiamata dall'art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006, nel rendere sanzionabili disciplinarmente i comportamenti del magistrato nei confronti delle parti, dei difensori, di altri magistrati e di chiunque abbia con esso rapporti nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ha carattere elastico e, pertanto, in funzione del giudizio di sussunzione dei fatti accertati nella norma che tipizza il predetto illecito, il giudice disciplinare deve attingere sia ai principi che la disposizione, anche implicitamente, richiama, sia a fattori esterni presenti nella coscienza comune, così da fornire concretezza alla parte mobile della disposizione che, come tale, è suscettibile di adeguamento rispetto al contesto storico sociale in cui deve trovare operatività, con la conseguenza che deve ritenersi violato il dovere di correttezza gravante sul magistrato dall'inosservanza di quelle regole di civile comportamento che devono connotare i rapporti sociali - regole di educazione, di lealtà, di onestà intellettuale e pratica, di convenienza sociale - e la cui osservanza è volta, nello specifico, a preservare, anzitutto, le relazioni interpersonali nel rispetto della diversità dei ruoli e, con esse, il buon andamento dell'ufficio giudiziario e la sua stessa unitarietà funzionale, essendo dato di comune esperienza quello per cui, sul profilo oggettivo del servizio, si riverbera, in modo virtuoso, il corretto svolgimento delle prime. (Principio applicato in relazione alla condotta del magistrato consistita nel conservare bottiglie contenenti liquido biologico negli scaffali degli armadi della stanza di studio condivisa con altra collega e in uso anche ai rispettivi collaboratori e al personale di cancelleria).

Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. D, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Costituzione art. 105

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)