Sez. 1, Ordinanza n. 34165 del 26/12/2025 (Rv. 677074-01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Protezione sussidiaria - Danno grave previsto dall'art. 14, lett. c) del d.lgs. 251 del 2007 - Dovere di cooperazione istruttoria del giudice - Esigenza di valutazione all'attualità - Necessità di riaprire l'istruttoria in presenza di rilevanti modificazioni di fatto sopravvenute - Sussistenza.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
In tema di protezione internazionale sussidiaria, il pericolo di danno grave di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 251 del 2007 deve essere valutato con riferimento alla situazione attuale, poiché esso può derivare anche da situazioni sopravvenute, sicché il giudice deve prendere in considerazione
anche le fonti giornalistiche internazionali e autorevoli richiamate dalle parti, pur se successive al momento dell'audizione, e, se del caso, procedere alla riapertura dell'istruttoria, in aderenza al diritto dell'Unione, che impone un esame completo degli elementi di fatto e di diritto come sussistenti all'attualità.
Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3, Direttive del Consiglio CEE 26/06/2013 num. 32 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)