Sez. L, Sentenza n. 9070 del 05/12/1987 (Rv. 456334 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - DIRITTO ALLA PENSIONE - REQUISITI - SITUAZIONE REDDITUALE - ESCLUSIONE - LIMITI - INFLUENZA SULLA ESIGIBILITÀ DEI SINGOLI RATEI - CONFIGURABILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - DIRITTO ALLA PENSIONE - REQUISITI - SITUAZIONE REDDITUALE - ESCLUSIONE - LIMITI - INFLUENZA SULLA ESIGIBILITÀ DEI SINGOLI RATEI - CONFIGURABILITÀ.*
Con riguardo alla pensione d'Invalidità la situazione reddituale dell'assicurato che, in forza del d.l. n. 463 del 1983 (convertito con modificazioni nella legge n. 638 del 1983) condiziona l'attribuzione della prestazione previdenziale, rappresenta un elemento esterno alla fattispecie costitutiva del diritto a pensione, giacché incide unicamente sul diritto ai singoli ratei, la cui erogazione resta impedita nei periodi in cui è superata la soglia reddituale di legge. Pertanto - in presenza di richiesta di riconoscimento del diritto a pensione d'Invalidità - il giudice una volta accertato la sussistenza dei presupposti della prestazione previdenziale (stato d'Invalidità e requisiti contributivi) deve dichiarare il diritto dell'assicurato alla pensione, pur in presenza dell'eventuale temporanea inesigibilità della prestazione pensionistica, destinata a cessare ove il reddito del pensionato si riduca al di sotto della soglia predetta. (V 3080/87, mass n 452181).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 8, Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)