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Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

Testo in vigore al

Art. 11

1. Le sedute del giuri' non sono pubbliche.

2. I componenti il giuri' sono obbligati al segreto per tutto cio' che concerne gli atti da essi compiuti, salvo che per il verdetto.

3. E' vietata la pubblicazione, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa di informazioni, degli atti e documenti concernenti il giudizio, fatta eccezione per il verdetto. Sono applicabili gli articoli 684 e 685 del codice penale.

4. Il giuri', quando lo ritiene necessario, puo', anche di sua iniziativa, sentire testimoni.

5. Il giuri', quando sia stato nominato nei modi indicati nei capoversi dell'articolo 9, puo' chiedere documenti e informazioni alle pubbliche Amministrazioni, le quali hanno l'obbligo di fornirli, salvo che vi ostino gravi ragioni di servizio.

Art. 12

1. I componenti il giuri' che violano gli obblighi stabiliti dal capoverso dell'articolo 10 o dal primo capoverso dell'articolo 11, possono essere condannati al pagamento di una somma da lire duecento a duemila a favore della Cassa delle ammende.

2. Nel caso in cui il giuri' sia stato nominato nei modi indicati nei capoversi dell'articolo 9, il testimonio che omette senza legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, puo' essere condannato al pagamento di una somma da lire cinquanta a mille a favore della Cassa delle ammende.

3. Le condanne prevedute dalle disposizioni precedenti sono pronunciate dal presidente del tribunale, sentito il trasgressore, e alla loro esecuzione provvede il cancelliere del tribunale, osservate le disposizioni dell'articolo 627 del codice di procedura penale.

Capo III. Disposizioni relative ai detenuti

Art. 13

1. Il procuratore del Re, almeno una volta al mese, deve recarsi nelle carceri giudiziarie della sua circoscrizione per la vigilanza sui detenuti. Eguale obbligo ha il pretore riguardo alle carceri mandamentali.

Capo IV. Dell'istruzione

Art. 14

1. I mandati e gli ordini di accompagnamento, d'arresto e di cattura sono trasmessi, in duplice copia, direttamente dal cancelliere del giudice o dal segretario del pubblico ministero che li ha emessi, all'Autorita' che deve provvedere per l'esecuzione.

Art. 15

1. Quando e' stata impugnata un'ordinanza concernente la liberta' personale dell'imputato, a' termini dell'ultimo capoverso dell'articolo 269 o della prima parte o del primo capoverso dell'articolo 280 del codice di procedura penale, il cancelliere, appena decorsi i termini stabiliti dalla legge, deve trasmettere, in originale o in copia, al giudice superiore gli atti necessari per decidere sull'impugnazione.

2. Il giudice decide sull'impugnazione con precedenza assoluta su ogni altro affare.

Art. 16

1. Se per la morte di una persona sorge sospetto di reato, il pretore o il procuratore del Re accerta la causa della morte e, se lo ravvisa necessario, ordina o richiede l'autopsia, dopo aver compiuto le indagini occorrenti per la identificazione. Trattandosi di persona sconosciuta, ordina che il cadavere sia esposto nel luogo pubblico a cio' destinato e, occorrendo, sia fotografato; descrive in processo verbale le vesti e gli oggetti rinvenuti con esso, assicurandone la custodia.

2. Nei predetti casi la sepoltura non puo' essere eseguita senza l'ordine del pretore o del procuratore del Re.

3. Il dissotterramento di un cadavere puo' essere ordinato, con le dovute cautele, dall'Autorita' giudiziaria, se vi sono gravi indizi di delitto.

Art. 18

1. Nel caso di omicidio, deve essere proposto al perito il quesito sulla causa della morte, sui mezzi che l'hanno prodotta, sul tempo in cui e' avvenuta e su ogni altra circostanza rilevante.

2. Nel caso d'infanticidio per causa di onore deve essere inoltre proposto il quesito se la morte sia stata cagionata immediatamente dopo o durante il parto.

Art. 19

1. Nel caso di lesione personale, al perito e' fatta descrivere la lesione e gli e' proposto il quesito circa le cause di essa, la durata della malattia, le conseguenze che ne sono derivate e i mezzi che l'hanno prodotta.

2. Se non e' possibile esprimere un parere definitivo, il perito procede a nuovo esame nel giorno stabilito dall'Autorita' giudiziaria.

Art. 20

1. Nel caso di aborto, e' proposto al perito il quesito se risulti che l'aborto sia stato cagionato da altri o procurato dalla gestante, in quale tempo, con quali mezzi e conseguenze, e, quando ne e' il caso, se la donna aveva capacita' d'intendere e di volere.

2. Quando l'aborto non si e' verificato, e' proposto al perito anche il quesito se la donna era incinta.

Art. 21

1. Quando e' stato iniziato procedimento penale per falsita' in biglietti di banca o in monete metalliche, la perizia e' eseguita rispettivamente da un tecnico della Direzione generale della banca d'Italia o delta Direzione generale del Tesoro. All'uopo l'Autorita' giudiziaria che ha ordinato la perizia, se non ha sede in Roma, richiede per l'esecuzione l'Autorita' giudiziaria di Roma. La perizia deve essere eseguita d'urgenza.

Art. 24

1. Nel processo verbale di sequestro e' inserito l'elenco delle cose sequestrate, sono descritte le cautele adottate per assicurarle e sono indicati la specie e il numero dei sigilli apposti.

2. Le carte, quando e' possibile, sono numerate e sottoscritte singolarmente da chi procede al sequestro. Se cio' non e' possibile, sono rinchiuse in uno o piu' pacchi sigillati, numerati e timbrati.

3. Nel processo verbale deve essere indicato anche il luogo della custodia. Quando e' nominato un custode, questi deve dichiarare di assumere gli obblighi di legge e sottoscrivere il processo verbale.

4. Tuttavia l'inosservanza di queste formalita' non esime il custode, che abbia assunto l'ufficio, dall'adempimento dei suoi doveri e dalla relativa responsabilita' disciplinare e penale.

5. Sulle cose sequestrate ovvero sui pacchi in cui sono rinchiuse e' apposta l'indicazione del procedimento al quale si riferiscono.

Art. 25

1. Nel procedere all'interrogatorio il giudice o il pubblico ministero invita l'imputato anche a dichiarare se ha un soprannome o pseudonimo, se sa leggere e scrivere, se ha beni patrimoniali, quali sono le sue condizioni di vita individuale, famigliare e sociale, se ha adempiuto agli obblighi, del servizio militare, se e' stato sottoposto ad altri procedimenti penali e se ha riportato condanne nello Stato o all'estero. Gli chiede inoltre, quando ne e' il caso, se esercita o ha esercitato uffici o servizi pubblici, o servizi di pubblica necessita', se copre o ha coperto cariche pubbliche, se gli sono stati conferiti dignita' o gradi accademici, titoli nobiliari, ovvero decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche.

Capo V. Del giudizio di primo grado

Art. 26

1. Se l'imputato si trova detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui e' convocata la Corte di assise o la Corte di assise di appello, il pubblico ministero, dopo il deposito in cancelleria della sentenza di rinvio a giudizio o della richiesta di citazione, ovvero, quando si tratta di giudizio di appello, subito dopo la convocazione della Corte di assise di appello, provvede a che sia tradotto nelle carceri del luogo del giudizio, dove rimarra' durante il decorso dei termini per le impugnazioni e per la presentazione dei motivi.

2. Il cancelliere del giudice competente trasmette, a richiesta del pubblico ministero, gli atti, i documenti e le cose sequestrate alla cancelleria del Tribunale o dello Corte di appello del luogo in cui dev'essere tenuto il giudizio.

Art. 27

1. Nei casi preveduti dall'articolo 421 del codice di procedura penale, qualora si tratti di un reato di competenza della corte d'assise e non sia necessario procedere al dibattimento, la sentenza e' pronunciata, dopo il decreto di apertura della sessione, dal presidente della corte d'assise.

Art. 28

1. Le spese, che a' termini dell'articolo 419 del codice di procedura penale, devono essere anticipate dall'imputato o dalle altre parti non ammesse al patrocinio gratuito, sono tassate provvisoriamente dal cancelliere per ogni persona da citarsi. Se sorge contestazione sull'ammontare della tassazione, decide insindacabilmente, senza alcuna formalita', il presidente o il pretore.

2. La tassazione e' stesa in fine della lista.

3. Le predette somme sono versate direttamente dalle parti o dai loro difensori a titolo di deposito giudiziario negli uffici postali. Il depositante rimette la ricevuta al cancelliere, il quale ne fa annotazione nella stessa lista.

Art. 30

1. La minuta della sentenza e' consegnata dal presidente al cancelliere, che, senza ritardo, ne forma l'originale e lo fa sottoscrivere dai giudici che hanno deliberato la sentenza. Il pretore consegna la minuta della sentenza al cancelliere, che, senza ritardo, ne forma l'originale e lo fa sottoscrivere dal pretore.

Capo VI. Del giudizio sulle impugnazioni

Art. 31

1. Gli atti indicati nell'articolo 208 del codice di procedura penale, appena pervenuti alla corte di cassazione, sono annotati dal cancelliere in apposito registro.

2. Il cancelliere iscrive pure nello stesso registro tutti gli affari in materia penale appena pervengono alla cancelleria i relativi ricorsi.