Sez. L, Sentenza n. 6526 del 11/12/1984 (Rv. 438097 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - CONVERSIONE - ACCORDO TRA CREDITORE PIGNORANTE E DEBITORE ESECUTATO SULL'AMMONTARE DELLA SOMMA PER LA CONVERSIONE E SUA TRASPOSIZIONE NELLA CONTROVERSIA DI MERITO ANCORA PENDENTE IN ORDINE ALL'AMMONTARE DEL CREDITO - NATURA TRANSATTIVA - CONCLUSIONE ALLA PRESENZA DEL MAGISTRATO - IRRILEVANZA.*
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - CONVERSIONE - ACCORDO TRA CREDITORE PIGNORANTE E DEBITORE ESECUTATO SULL'AMMONTARE DELLA SOMMA PER LA CONVERSIONE E SUA TRASPOSIZIONE NELLA CONTROVERSIA DI MERITO ANCORA PENDENTE IN ORDINE ALL'AMMONTARE DEL CREDITO - NATURA TRANSATTIVA - CONCLUSIONE ALLA PRESENZA DEL MAGISTRATO - IRRILEVANZA.*
L'atto con il quale il creditore pignorante ed il debitore esecutato, nel raggiungere un'intesa sull'ammontare della somma da versare in sostituzione delle cose pignorate, ne estendano la portata alla controversia di merito fra loro ancora pendente in ordine all'ammontare del credito, per definirla sul piano sostanziale, dirimendo ogni questione al riguardo al di là dell'ambito del processo esecutivo, ha portata negoziale e natura di transazione, senza che rilevi in proposito l'avvenuta sua conclusione alla presenza del magistrato.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 185, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 495 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)