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Sez. L, Sentenza n. 22737 del 04/10/2013 (Rv. 628008 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - IN GENERE | Assegno ordinario di invalidità - Presupposti - Riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato - Utilizzabilità del parametro di valutazione dell'invalidità civile - Inidoneità - Condizioni.
Stato
decisa il 2013-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628008-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - IN GENERE

In materia di invalidità pensionabile, la legge n. 222 del 1984 ha adottato, come criterio di riferimento ai fini del conseguimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità, non la riduzione della generica capacità lavorativa, secondo quanto previsto dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, per i mutilati ed invalidi civili, bensì la riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato; ne consegue l'inidoneità del parametro relativo all'invalidità civile per valutare l'invalidità pensionabile anche se come mera guida di massima, a meno che nell'ambito di questa diversa valutazione non si dia espressa ragione dell'adeguamento del parametro all'oggetto specifico della diversa invalidità da valutare.

Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)