Sez. 2, Ordinanza n. 31573 del 03/12/2025 (Rv. 676470-01)
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE | Possesso idoneo ad usucapire - Acquisizione a seguito di atto traslativo di immobile nullo perché privo della forma scritta - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE
Ai fini dell'usucapione, il possesso del bene può essere acquisito anche a seguito di atto traslativo della proprietà che sia nullo, in quanto, anche dopo l'invalido trasferimento della proprietà, l'accipiens può possedere il bene animo domini, ed anzi proprio la circostanza che la traditio sia stata eseguita in virtù di un contratto che, pur invalido, era comunque volto a trasferire la proprietà del bene, costituisce elemento idoneo a far ritenere che il rapporto di fatto instauratosi tra l'accipiens e la res tradita sia sorretto dall'animus rem sibi habendi. (Fattispecie in materia di compravendita nulla perché conclusa a trattativa privata in violazione dell'art. 108 l.fall.).
Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1350, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 108
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)