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Sez. 3, Sentenza n. 19756 del 11/10/2005 (Rv. 583974 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - FORMA E CONTENUTO | Esposizione sommaria dei fatti di causa - Necessità - Omissione - Conseguenza - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2005-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583974-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - FORMA E CONTENUTO

Il ricorso incidentale, al pari di quello principale, per il coordinato disposto degli articoli 366, comma primo, n. 3), e 371, comma terzo, cod. proc. civ., deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti della causa, da indicarsi separatamente dai motivi di ricorso, in modo che non sia necessario attingere da altre fonti per individuare gli elementi indispensabili per una immediata e precisa cognizione dei fatti medesimi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 371 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)