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Sez. 1, Sentenza n. 48421 del 19/06/2013 Ud. (dep. 04/12/2013) Rv. 257971 - 01

SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE | Favoreggiamento personale - Accertamento nel reato presupposto di estorsione di profili di diversità formale - Violazione del principio di correlazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-06-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/257971-01

SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE

Non sussiste la violazione del principio di correlazione fra imputazione e sentenza di condanna nel caso di contestato reato di favoreggiamento personale, supponente la commissione di un delitto di estorsione aggravata dal metodo mafioso, quando lo sviluppo dibattimentale del processo riveli un delitto presupposto diverso in elementi non essenziali ed eminentemente formali rispetto a quelli indicati nel capo di imputazione. (Nella specie, essendo stato contestato un favoreggiamento personale al socio proprietario di una certa impresa per un'attività estorsiva subita nel "luglio 2006 ed in data immediatamente prossima", dall'istruttoria dibattimentale era emerso che l'estorsione era avvenuta nel 2005 quando la ditta aveva una diversa denominazione ed un diverso legale rappresentante, ferma restando l'identità della compagine e dell'oggetto sociali e la qualità di socio proprietario dell'imputato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 378 CORTE COST., Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)