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Sez. 2, Sentenza n. 1449 del 02/05/1969 (Rv. 340226 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DELLA COSA GIUDICATA - AZIONI PERSONALI - LIMITI - COSA GIUDICATA SULL'INESISTENZA DELLA PRETESA AD UN IMMOBILE PER DONAZIONE - PRECLUSIONE DELLA ULTERIORE DOMANDA A TITOLO DI USUCAPIONE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1969-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340226-01

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DELLA COSA GIUDICATA - AZIONI PERSONALI - LIMITI - COSA GIUDICATA SULL'INESISTENZA DELLA PRETESA AD UN IMMOBILE PER DONAZIONE - PRECLUSIONE DELLA ULTERIORE DOMANDA A TITOLO DI USUCAPIONE - INSUSSISTENZA.*

Nelle azioni personali, in cui il diritto vantato viene individuato dal fatto costitutivo che gli da origine, il far valere in giudizio il diritto stesso esaurisce solo quel fatto costitutivo, onde, se piu sono i fatti piu saranno le azioni, ciascuna distinta dalle altre, anche se tutte riferibili al medesimo rapporto giuridico. Pertanto, il giudicato formatosi sull'inesistenza del diritto preteso dall'attore a ritenere un immobile a titolo di donazione non preclude, in un successivo giudizio, l'esame della domanda dallo stesso attore proposta al fine di ritenere il medesimo immobile ad altro titolo diverso dalla donazione (nella specie, deducendo la sua relazione di fatto, uti dominus, con l'immobile, protrattasi per il periodo necessario all'usucapione). (V.1588-59).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 769

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)