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Sez. L - , Ordinanza n. 23417 del 06/10/2017 (Rv. 645614 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA | Divieto di interessi e rivalutazione di cui all'art. 16, comma 6, della l. n. 412 del 1991 - Trattamenti previdenziali integrativi - Applicabilità - Esclusione - “Dies ad quem” - Individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645614-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA

L'art. 16, comma 6, della l. n. 412 del 1991, con il quale è stata sancita la non cumulabilità di interessi e rivalutazione monetaria sulle prestazioni dovute da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, si riferisce esclusivamente ai crediti previdenziali vantati verso gli enti suddetti, e non è pertanto applicabile alle prestazioni pensionistiche integrative dovute dal datore di lavoro, dovendosi fissare il "dies ad quem" del diritto alla rivalutazione nel momento in cui diviene esecutivo lo stato passivo (Nella specie, la S.C. ha dato applicazione al principio con riguardo al trattamento pensionistico integrativo corrisposto dal Fondo costituito dalla Sicilcassa s.p.a).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 com. 6 CORTE COST., Legge 12/12/1994 num. 724 art. 22 com. 36 CORTE COST., Decreto Legisl. 21/04/1993 num. 124 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)