Sez. 1, Sentenza n. 404 del 14/01/1993 (Rv. 480272 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Curatore - Obblighi - In genere | Obbligo di operare le trattenute previdenziali sulle somme da distribuire ai lavoratori - Sussistenza - Esclusione.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Curatore - Obblighi - In genere
Sul curatore del fallimento - il quale è organo della procedura fallimentare e non già un successore, né un sostituto necessario del datore di lavoro fallito - non incombe l'adempimento di obblighi amministrativi facenti carico originariamente all'imprenditore, come quello di operare le trattenute dei contributi previdenziali, in relazione a rapporti di lavoro esauriti, prima della distribuzione delle somme spettanti ai lavoratori.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 31 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)