Sez. L, Sentenza n. 24886 del 21/11/2014 (Rv. 633399 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Mancata comunicazione della contestazione disciplinare - Eccezione sollevata nel giudizio primo grado - Deduzione in appello di omesso inserimento nella buca delle lettere dell'avviso di deposito della relativa raccomandata - Natura - Mera difesa - Fondamento.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE
Nel rito del lavoro, ove il lavoratore abbia eccepito, sin dal giudizio di primo grado, l'omessa comunicazione della contestazione disciplinare, la deduzione, in sede di gravame, del mancato inserimento dell'avviso di deposito della relativa raccomandata nella propria buca delle lettere costituisce una mera difesa, non soggetta alle preclusioni cui all'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., in quanto intesa solo a corroborare l'originaria difesa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)