Sez. 2, Sentenza n. 7970 del 07/08/1990 (Rv. 468643 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE DEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE - SCISSIONE DELLA TITOLARITÀ DEL DIRITTO DELLA TITOLARITÀ DELL'AZIONE PROCESSUALE - CONSEGUENZE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE DEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE - SCISSIONE DELLA TITOLARITÀ DEL DIRITTO DELLA TITOLARITÀ DELL'AZIONE PROCESSUALE - CONSEGUENZE.*
Il trasferimento a titolo particolare nel corso del processo del diritto controverso, non spiega alcun effetto sul rapporto processuale, che continua a svolgersi tra le parti originarie (art. 111 cod. proc. civ.), dandosi luogo ad una sostituzione processuale del dante causa, tanto che la sentenza spiega piena efficacia nei confronti dell'avente causa sostituito, pur se pronunziata senza la sua partecipazione al giudizio. Tuttavia, con lo stesso trasferimento a titolo particolare operato in corso di causa, vengono a scindersi la titolarità del diritto controverso dalla titolarità dell'Azione processuale (dal lato attivo o dal lato passivo), si che il diritto sostanziale non si sottrae all'incidenza di vicende che possano determinarne delle modifiche o l'Estinzione, con i conseguenti riflessi quanto alla stessa esistenza della correlata condizione dell'Azione. (fattispecie concernente la rinuncia al diritto di servitù fatto valere in giudizio mediante l'actio confessoria).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1079, Cod. Civ. art. 1350 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)