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Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia

Testo in vigore al

Titolo III. L'istituto di emissione.

Art. 20

1. La Banca d'Italia, creata con la legge 10 agosto 1893, n. 449, e' dichiarata Istituto di diritto pubblico.

2. Il capitale della Banca e' di trecento milioni di lire ed e' rappresentato da trecentomila quote di mille lire ciascuna, interamente versate.

3. Ai fini della tutela del pubblico credito e della continuita' di indirizzo dell'Istituto di emissione, le quote di partecipazione al capitale sono nominative e possono appartenere solamente a:

  1. a) Casse di risparmio;

  2. b) Istituti di credito di diritto pubblico e Banche di interesse nazionale;

  3. c) Istituti di previdenza;

  4. d) Istituti di assicurazione.

Art. 21

1. In conseguenza del nuovo ordinamento della Banca d'Italia, agli attuali azionisti verra' rimborsato, a partire dal 1° giugno 1936-XIV, il valore delle azioni in relazione con la situazione della Banca al 31 dicembre 1935-XIV, nella misura fissa di L. 1300 (milletrecento) per ciascuna azione, rappresentante il capitale versato e la quota di riserva afferente a ciascuna azione.

2. L'importo relativo alle azioni che sono vincolate per qualsiasi motivo, o intestate a minori o a persone non aventi la piena capacita', restera' depositato presso l'Istituto di emissione in attesa della definizione delle pratiche per la sua liberazione o per il reimpiego ai fini e con i vinçoli preesistenti.

3. Entro il 15 aprile 1936-XIV sara' costituito, sotto la presidenza del Governatore della Banca d'Italia, un Consorzio fra gli istituti e gli enti di che all'art. 20 per l'assunzione delle trecentomila quote di partecipazione del capitale della Banca d'Italia.

4. Le Casse di risparmio saranno chiamate ad impiegare nella sottoscrizione delle dette quote di partecipazione somme non eccedenti quelle che ad esse saranno rimborsate in base al primo comma del presente articolo.

5. Le rimanenti quote di partecipazione saranno assegnate agli altri Enti ed Istituti di che all'art. 20.

Art. 22

1. Il Consiglio superiore della Banca si compone del Governatore e di quindici consiglieri, dei quali dodici da nominarsi nelle assemblee generali dei soci presso le sedi della Banca, e tre da designarsi dalla Corporazione della previdenza e del credito.

2. Ciascun consigliere rimane in carica cinque anni ed e' rieleggibile.

3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 1998, N. 43.

4. Il nuovo Consiglio superiore entrera' in funzione non oltre il 1° luglio 1936-XIV.

Art. 23

1. A partire dal 1° luglio 1936-XIV, le operazioni di risconto potranno essere fatte solamente nei confronti delle aziende di credito, sia di diritto pubblico che di diritto privato, sottoposte al controllo dell'Ispettorato.

2. Le operazioni di sconto in essere al 30 giugno 1936-XIV con la clientela privata saranno avviate a graduale completa estinzione.

3. Le operazioni di anticipazioni su titoli continueranno ad essere compiute in conformita' delle leggi vigenti anche nei confronti dei privati. Ad esse non si applica quanto e' disposto dall'art. 709 del Codice di commercio.

Art. 24

1. Con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, di concerto col Ministro per le finanze, sara' approvato il nuovo statuto della Banca d'Italia, in armonia con le disposizioni della presente legge.

Titolo IV. Istituti di Credito di Diritto Pubblico e Banche di Interesse Nazionale .

Titolo V. Disciplina degli istituti, imprese ed enti raccoglitori di risparmio a breve termine.

Art. 32

1. Le aziende di credito soggette alle disposizioni della presente legge dovranno attenersi alle istruzioni che l'Ispettorato comunichera', conformemente alle deliberazioni del Comitato dei Ministri, relativamente:

  1. a) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385;

  2. b) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385;

  3. c) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385;

  4. d) alla proporzione fra le diverse categorie di investimenti considerate in rapporto sia alla liquidita', sia alle diverse branche di attivita' economiche alle quali si riferiscono gli investimenti;

  5. e) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385;

  6. f) al rapporto fra il patrimonio netto e le passivita' ed alle possibili forme di impiego dei depositi raccolti in eccedenza all'ammontare determinato dal rapporto stesso;

  7. g) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385;

  8. h) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385.

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385.

Art. 35

1. IL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.

2. L'Ispettorato ha inoltre facolta':

  1. a) IL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DELLA PRESENTE LETTERA;

  2. b) di determinare i limiti massimi dei fidi concedibili e di stabilire norme e termini per le riduzioni in caso di constatate eccedenze;

  3. c) IL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DELLA PRESENTE LETTERA.115