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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 1121 del 1988

Decisione
decisa il 1988-12-12, depositata il 1988-12-20
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:1121
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 12741

  • Locazioni
  • Cessazione della proroga legale
  • Enti pubblici non economici
  • Trattamento non deteriore rispetto agli enti pubblici economici
  • Manifesta infondatezza.
  • L.23 maggio 1950, n.253, art.4 comma primo, nn. 1 e 2; art. 6, comma quarto.
  • Cost. art.3.
Leggi la massima
In tema di cessazione di proroga legale delle locazioni la legge n.253 del 1950, all'art.4, comma primo, n.2, ed all'art.6, comma quarto, si fa carico delle esigenze degli enti pubblici non economici, riservando ad essi un trattamento nel complesso non deteriore da quello previsto dalla legge stessa per gli enti pubblici economici. La suindicata disposizione, se pone a carico dell'ente locatore, ai fini della cessazione della proroga legale, l'onere dell'offerta al conduttore di altro immobile, lo esonera tuttavia dalla dimostrazione della necessità, attribuendo rilevanza alla mera volontà di disporre dell'immobile per l'esercizio delle proprie funzioni. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.4, comma primo, n.1, della legge 23 maggio 1950, n.253 <Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani>.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 1, della legge 23 maggio 1950, n. 253 (Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il primo aprile 1987 dalla Corte di cassazione sui ricorsi riuniti proposti da Cantone Carmine ed altri contro l'Ente Ospedaliero della S.S. Annunziata di Napoli, iscritta al n. 352 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31, prima serie speciale dell'anno 1988. Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.
punto 1
Ritenuto che, nel procedimento relativo ai ricorsi proposti da Cantone Carmine ed altri contro l'Ente Ospedaliero della S.S. Annunziata di Napoli, la Corte di cassazione, con ordinanza emessa il 1° aprile 1987, ha riproposto, a seguito di restituzione degli atti, disposta dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 313 del 1986, questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 4, n. 1, della legge 23 maggio 1950, n. 253 (Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani), nella parte in cui non prevede, in favore delle persone giuridiche pubbliche, che non esercitino una attività assimilabile a quelle da esso considerate (di natura professionale, artigianale o commerciale), il diritto di far cessare la proroga legale della locazione di immobili non adibiti ad uso di abitazione. che, ad avviso del giudice a quo, la questione è rilevante, dovendosi applicare alla controversia in oggetto, ai sensi dell'art. 82 della legge 27 luglio 1978, n. 392, la norma denunciata, e che tale ultima norma sembra contrastare con il princìpio di uguaglianza, in quanto, pur essendo applicabile, ai fini della cessazione della proroga legale, agli enti pubblici economici, non estende il trattamento da essa previsto (per professionisti, artigiani e commercianti) agli altri enti pubblici che intendano far cessare la proroga della locazione di immobili destinati ad uso non abitativo per la necessità di esercitarvi attività connesse alle proprie funzioni.
punto 2
Considerato che l'art. 4, comma primo, n. 1, della legge n. 253 del 1950, applicabile nella specie, consente al locatore di far cessare la proroga legale della locazione di immobili adibiti ad uso non abitativo, quando dimostri l'urgente ed improrogabile necessità di esercitare nell'immobile la propria normale attività di professionista, di artigiano o di commerciante, in tal modo risolvendo a favore del locatore un conflitto fra interessi omologhi, cioè entrambi connessi all'esercizio di attività economico-produttive; che, in tale quadro, non appare lesiva del princìpio di uguaglianza l'omessa considerazione delle esigenze dei locatori siano essi persone fisiche o persone giuridiche, private o pubbliche - connesse all'esercizio di attività diverse da quelle economico-produttive, quali sono le attività tendenti al conseguimento delle finalità istituzionali degli enti pubblici non economici, alle quali si riferisce il giudice a quo; che, d'altra parte, la legge n. 253 del 1950, all'art. 4, comma primo, n. 2 (ma vedi anche l'art. 6, comma quarto), si fa carico delle esigenze degli enti pubblici non economici, riservando ad essi un trattamento nel complesso non deteriore; che, infatti, la suindicata disposizione, se pone a carico dell'ente locatore, ai fini della cessazione della proroga legale, l'onere dell'offerta al conduttore di altro immobile, lo esonera tuttavia dalla dimostrazione della necessità, attribuendo rilevanza alla mera volontà di disporre dell'immobile per l'esercizio delle proprie funzioni; che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma primo, n. 1, della legge 23 maggio 1950, n. 253 (Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: CORASANITI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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