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Sez. L - , Sentenza n. 26260 del 06/11/2017 (Rv. 646496 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO - IN GENERE | Agenzia in forma collettiva - Recesso del preponente per raggiungimento dei limiti di età dell’agente - Indennità aggiuntiva art. 17, comma 2, dell'Accordo Nazionale Agenti di assicurazione - Spettanza al singolo socio - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646496-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO - IN GENERE

In caso di recesso del preponente, anche nel rapporto di agenzia svolto in forma collettiva, l'art. 17, comma 2, dell'Accordo Nazionale Agenti di assicurazione del 23 dicembre 2003 assicura all'agente che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età, oltre alle indennità derivanti dalla risoluzione unilaterale del contratto, l'indennità aggiuntiva, concepita in funzione di ristoro per la perdita delle provvigioni che egli avrebbe potuto conseguire fino alla durata massima del servizio prevista in sessantotto anni, in quanto il motivo di recesso è legato alla sua persona.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1750, Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)