Sez. 1, Ordinanza n. 632 del 21/03/1975 Cc. (dep. 06/10/1975) Rv. 130847 - 01
COMPETENZA PENALE - CONFLITTI - RISOLUZIONE - INESISTENZA DEL CONFLITTO - COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA CORTE DI CASSAZIONE.*
COMPETENZA PENALE - CONFLITTI - RISOLUZIONE - INESISTENZA DEL CONFLITTO - COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA CORTE DI CASSAZIONE.*
La risoluzione dei conflitti spetta funzionalmente ed in via esclusiva alla Corte di Cassazione, anche nel caso in cui il denunciato conflitto sia inesistente, perche la stessa inesistenza deve essere sempre dichiarata dalla Corte.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)