Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 223 del 1988
Massime (2)
Massima n. 10475
- Regione campania
- Controlli sulle unità sanitarie locali
- Sospensione e scioglimento degli organi e nomina di commissario straordinario
- Attribuzione del relativo potere alla regione
- Questione di legittimità costituzionale sollevata dal presidente del consiglio dei ministri
- Inammissibilità.
- Legge reg. campania 9 giugno 1980 n. 57, art. 36, comma secondo.
- Cost., artt. 128 e 130.
Leggi la massima
La questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma secondo, l. reg. Campania 9 giugno 1980 n. 57, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri nel corso di giudizio per conflitto di attribuzioni concernenti la materia del controllo sugli organi delle U.S.L., è inammissibile per errata prospettazione del parametro, in quanto gli invocati artt. 128 e 130 non attengono al controllo sugli organi, ma a quello sugli atti degli enti locali.
Norme impugnate
- art. 36, comma 2, legge regionale Campania 9 giugno 1980, n. 57
Parametri
Massima n. 10476
- Regione campania
- Controlli sulle unità sanitarie locali
- Sospensione e scioglimento degli organi e nomina di commissario straordinario
- Manifesta non spettanza alla regione.
Leggi la massima
Manifestamente non spetta alla Regione Campania di provvedere in ordine alla sospensione ed allo scioglimento degli organi delle unità sanitarie locali, nonché alla nomina del relativo commissario straordinario, in quanto - in base alla normativa vigente - i controlli sugli organi delle U.S.L. rientrano nella competenza dello Stato, spettando agli appositi Comitati regionali i soli controlli sugli atti. - S. n. 245/1984.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi promossi:
1) con ricorso della Regione Campania notificato il 14 gennaio 1986, depositato in cancelleria il 23 successivo ed iscritto al n. 8 del Registro 1986, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Prefetto della Provincia di Caserta n. 23/53 15.5 Gab. del 16 novembre 1985, con il quale si decretava la sospensione dell'assemblea generale e del comitato di gestione dell'U.S.L. n. 20 di Aversa, nonché la nomina di un commissario prefettizio per la gestione provvisoria della stessa U.S.L.;
2) con ricorso della stessa Regione Campania, notificato il 14 febbraio 1986, depositato in cancelleria il 3 marzo successivo ed iscritto al n. 15 del Registro 1986, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1985 (G.U. n. 299 del 20 dicembre 1985) e relazione del Ministro dell'Interno, che hanno provveduto allo scioglimento dell'assemblea generale e del comitato di gestione dell'U.S.L. n. 20 di Aversa, nonché alla nomina del commissario straordinario nella persona del dott. Ferdinando Donadio;
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;
punto 1
Ritenuto che con ricorso notificato il 14 gennaio 1986, iscritto al n. 8 del Registro del 1986, la Regione Campania ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del decreto del prefetto della provincia di Caserta n. 23/53 del 16 novembre 1985, con il quale si decretava la sospensione dell'assemblea generale e del comitato di gestione dell'U.S.L. n. 20 di Aversa, provvedendosi altresì alla nomina di un commissario prefettizio per la gestione provvisoria dell'ente, per contrasto con l'art. 36 della legge della Regione Campania 9 giugno 1980 n. 57 - che affida al Presidente della Giunta regionale il potere di provvedere alla nomina di un commissario per gli adempimenti necessari in caso di inerzia ed inadempimento degli organi dell'Unità Sanitaria Locale, nonché il potere di provvedere allo scioglimento degli stessi ed alla nomina di un commissario per assicurare la regolarità dei servizi e la provvisoria gestione sino all'insediamento dei nuovi organi - in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione;
che, con ricorso notificato il 14 gennaio 1986 ed iscritto al n. 15 del Registro del 1984, la Regione Campania ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del d.P.R. del 2 dicembre 1985 e della relazione del Ministro dell'Interno, che hanno provveduto allo scioglimento dell'assemblea e del comitato di gestione dell'U.S.L. n. 20 di Aversa, nonché alla nomina di un commissario straordinario per assicurare la regolarità dei servizi e la provvisoria gestione dell'ente predetto con censure identiche a quelle svolte nel ricorso n. 8 del Registro conflitti del 1986;
che nei giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che la Corte sollevi davanti a sé questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 2°, l.r. della Campania n. 57 del 1980 per contrasto con gli artt. 128 e 130 Cost., in relazione agli artt. 13 comma 1°, 15 comma 1° e 49 commi 1° e 2° della l. n. 833 del 1978 nonché all'art. 59 della legge n. 62 del 1953, e che la stessa Corte dichiari che spetta allo Stato l'adozione degli atti impugnati con i ricorsi in epigrafe;
punto 2
Considerato che i due ricorsi vanno riuniti in un unico giudizio stante l'identità dell'oggetto e del contenuto;
che le attribuzioni contestate concernono la materia del controllo sugli organi delle U.S.L.;
che i parametri invocati nella censura di costituzionalità proposta in relazione all'art. 36, secondo comma, l. r. della Campania n. 57 del 1980 (artt. 128 e 130 Cost.) concernono il controllo sugli atti degli enti locali, cui quelli delle USL vengono assimilati dall'art. 49 della l. n. 833 del 1978;
che pertanto va in via preliminare dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, secondo comma, della l.r. della Campania n. 57 del 1980 per errata prospettazione del parametro;
che con sentenza n. 245 del 1984 questa Corte ha affermato, sulla base della normativa tuttora vigente in materia, ed in particolare del primo comma dell'art. 49 l. n. 833 del 1978, che in ordine alle Unità Sanitarie Locali "i soli controlli sugli atti spettano agli appositi Comitati regionali mentre i controlli sugli organi rientrano nella competenza dello Stato" e che "in quest'ultimo campo ricadono senz'altro gli stessi scioglimenti dovuti a ragioni funzionali";
che l'applicazione di tale principio ben può ricorrere nella specie;
che, pertanto, le attribuzioni contestate manifestamente non spettano alla Regione;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara:
1) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 comma 2° della l.r. della Campania n. 57 del 1980 in riferimento agli artt. 128 e 130 Cost., sollevata nel corso del presente giudizio;
2) che manifestamente non spetta alla regione provvedere in ordine alla sospensione ed allo scioglimento degli organi delle Unità Sanitarie Locali, nonché alla nomina del relativo commissario straordinario.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
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