Sez. 3, Sentenza n. 11933 del 16/05/2013 (Rv. 626636 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA | Prescrizione del diritto al risarcimento del danno per nullità di un negozio - Decorrenza - Individuazione - Esistenza dell'interesse alla dichiarazione di nullità - Conseguenze - Decorrenza dalla conclusione del negozio nullo solo per il soggetto interessato alla dichiarazione di nullità.
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA
La prescrizione del diritto al risarcimento del danno causato dalla nullità del contratto inizia a decorrere dalla data del contratto, se a domandarlo è la stessa parte che ha invocato la nullità; decorre, invece, dalla data di accertamento giudiziale della nullità, se è preteso da una parte negoziale diversa da quella che ha fatto valere quest'ultima.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 1422, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)