Sez. 6, Sentenza n. 5912 del 31/01/2012 Ud. (dep. 15/02/2012) Rv. 252424 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IN GENERE | Sottrazione di cosa sottoposta a pignoramento - Sostituzione dei beni pignorati con altri di valore equivalente - Configurabilità del reato - Sussistenza.
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IN GENERE
Sussiste il reato di cui all'art. 388, comma terzo, cod. pen. anche nel caso in cui il debitore, cui sono stati pignorati beni affidatigli in custodia, li sostituisca con altri, diversi da quelli originariamente pignorati, ancorchè di valore pecuniario equivalente. (La Corte ha osservato che la norma penale vuole tutelare non soltanto la generica garanzia offerta dal patrimonio del debitore, ma anche la persistenza di uno specifico vincolo giudiziale sui beni sottratti o dispersi, che non può essere eluso né surrettiziamente aggirato fin quando il giudice civile non ne dichiari l'eventuale inefficacia).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 388 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)