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Sez. 1, Sentenza n. 8013 del 06/04/1981 Ud. (dep. 07/08/1981) Rv. 150132 - 01

SENTENZA PENALE - ASSOLUZIONE - INSUFFICIENZA DI PROVE - MOTIVAZIONE - NULLITÀ - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - SINDACATO DELLA CORTE DI CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1981-04-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/150132-01

SENTENZA PENALE - ASSOLUZIONE - INSUFFICIENZA DI PROVE - MOTIVAZIONE - NULLITÀ - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - SINDACATO DELLA CORTE DI CASSAZIONE - LIMITI.*

Nell'Esercizio del suo Sindacato sulla sentenza di assoluzione per insufficienza di prove, la Corte di Cassazione deve limitarsi a controllare la sussistenza della motivazione sulle ragioni del dubbio manifestato dal giudice di merito ed a valutare la coerenza logica del ragionamento attraverso cui il medesimo è pervenuto ad un giudizio di semplice probabilità anziché di certezza. In tale esame, però, la Corte non può pervenire ad una indagine sulla fondatezza del dubbio e ad una valutazione critica delle prove raccolte e della loro attendibilità. Pertanto il vizio di motivazione che rende nulla la sentenza di assoluzione con formula dubitativa, ed è deducibile in Cassazione, è riscontrabile solo nel caso in cui dalle premesse di fatto risulti chiaro ed evidente che il dubbio sulla colpevolezza dell'imputato non poteva assolutamente sussistere.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 479 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524 com. 1 n. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)