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Sez. 1, Ordinanza n. 6541 del 19/03/2026 (Rv. 678482-03)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Impugnazione del provvedimento di diniego - Motivi o elementi di fatto nuovi - "Ulteriori dichiarazioni" - Richiesta di audizione - Accoglimento - Necessità.
Stato
decisa il 2026-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678482-03

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In tema di protezione internazionale, l'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, in conformità al disposto dell'art. 46, par. 3, della direttiva 2013/32/UE, comporta per il giudice - quando con il ricorso sono dedotti nuovi motivi o nuovi elementi di fatto, connotati quali "ulteriori dichiarazioni" ai sensi dell'art. 40 della citata direttiva - l'obbligo della audizione del richiedente, trattandosi di strumento essenziale per verificare, anche in relazione a tali nuovi motivi o nuovi elementi di fatto, la coerenza e la plausibilità del racconto, quali presupposti per attivare il dovere di cooperazione istruttoria.

Costituzione art. 10, Costituzione art. 10 com. 3, Costituzione art. 24, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis CORTE COST., Direttive Commissione CEE 26/06/2013 num. 32 art. 40, Direttive Commissione CEE 26/06/2013 num. 32 art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)