Sez. 1, Sentenza n. 11172 del 16/11/1983 Ud. (dep. 23/12/1983) Rv. 161893 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - REITERAZIONE DEL BENEFICIO - BENEFICIO GIÀ CONCESSO DUE VOLTE - LIMITE INSUPERABILE.*
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - REITERAZIONE DEL BENEFICIO - BENEFICIO GIÀ CONCESSO DUE VOLTE - LIMITE INSUPERABILE.*
La sospensione condizionale della pena non può essere, in nessun caso, concessa per una terza volta, qualunque sia la natura della pena e dei reati per i quali l'imputato ne ha già goduto in precedenza due volte. La legge, infatti, esclude, dato il fallimento per due volte della prognosi positiva sull'astensione dalla commissione di ulteriori reati, la possibilità di esprimere per la terza volta eguale prognosi. (V mass n 152758; (V mass n 152257; (V mass n 152242; (V mass n 152112).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 164 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)