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Sez. 5, Sentenza n. 41192 del 17/07/2014 Ud. (dep. 03/10/2014) Rv. 261039 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - COGNIZIONE, INTERRUZIONE E IMPEDIMENTO FRAUDOLENTI DI COMUNICAZIONI E CONVERSAZIONI TELEGRAFICHE O TELEFONICHE | Fraudolenza della presa di cognizione della comunicazione - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-07-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261039-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - COGNIZIONE, INTERRUZIONE E IMPEDIMENTO FRAUDOLENTI DI COMUNICAZIONI E CONVERSAZIONI TELEGRAFICHE O TELEFONICHE

Ai fini della configurabilità del delitto previsto dall'art. 617 cod. pen., la fraudolenza della condotta qualifica il mezzo usato per prendere cognizione della comunicazione, con la conseguenza che, lo strumento utilizzato deve caratterizzarsi per la sua idoneità ad eludere la possibilità di percezione della captazione da parte dei soggetti tra i quali intercorre la comunicazione. (Fattispecie relativa alla presa di cognizione da parte di un genitore del contenuto delle conversazioni telefoniche tra i suoi figli minori e l'altro genitore, mediante registrazione, in relazione alla quale la Corte ha osservato che la fraudolenza non potesse essere esclusa dalla asserita consapevolezza dell'altro genitore della preannunciata intenzione dell'imputato di registrare le telefonate).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 617

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)