Sez. 2, Sentenza n. 15584 del 26/07/2005 (Rv. 582365 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE | Fabbricati - Omessa indicazione della licenza di costruzione o mancata allegazione di copia della domanda di concessione in sanatoria - Conseguenze - Nullità del contratto - Inserimento delle indicazioni in altro atto - Irrilevanza.
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE
Ai fini della nullità formale di un atto di trasferimento immobiliare, per mancata osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 17 e 40 della legge n. 47 del 1985, è sufficiente che si riscontri la mancanza nell'atto degli estremi della licenza (o concessione) ad edificare, a prescindere dalla reale esistenza di essa, ovvero che si rilevi la mancata indicazione nel medesimo atto della concessione rilasciata in sanatoria e, per le opere iniziate anteriormente al 1° settembre 1967, la mancata dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che l'opera è iniziata prima di quella data, non rilevando che tali indicazioni compaiano in altri atti, connessi alla compravendita ma da questa formalmente distinti.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 17, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 40 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)