Sez. 5 - , Ordinanza n. 7637 del 28/03/2018 (Rv. 647555 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI | Art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 nella formulazione antecedente alla l. n. 205 del 2017 - Portata - Natura antielusiva - Esclusione - Simulazione negoziale - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI
In tema di imposta di registro, l'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, nella formulazione anteriore alle modificazioni apportate dall'art. 1, comma 87, lett. a), della l. n. 205 del 2017, non ha una finalità antielusiva, in quanto l'istituto dell'abuso del diritto presuppone l'assenza di una giustificazione economica dell'operazione diversa da quella del risparmio di imposta, né riguarda l'istituto della simulazione, poiché la riqualificazione avviene anche se le parti hanno effettivamente voluto il negozio in questione, ma ha una valenza interpretativa, consentendo di attribuire rilevanza alla causa concreta ed agli effetti oggettivamente prodotti dall'atto o da più atti tra loro collegati.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 bis, Legge 27/12/2017 num. 205 art. 1 com. 87 lett. A) CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1414
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)