Sez. 5 - , Ordinanza n. 13850 del 20/05/2021 (Rv. 661262 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE | “Transfer pricing” - Finanziamento infragruppo erogato da società controllante italiana a società “veicolo” estera - Riparto e contenuto dell'onere probatorio delle parti.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE
In tema di "trasfer pricing" internazionale ed in applicazione del criterio di riparto dell'onere della prova, in caso di finanziamento infragruppo, erogato dalla società controllante italiana a una società veicolo estera, l'amministrazione finanziaria deve fornire la prova della transazione ad un tasso di interesse apparentemente inferiore a quello "normale", quale presupposto della ripresa a tassazione degli interessi attivi sul finanziamento, in tutto o in parte non corrisposti, quantificati in base al tasso di interesse di mercato (osservabile in relazione a finanziamenti aventi caratteristiche sufficientemente comparabili, erogabili a soggetti aventi il medesimo "credit rating" dell'impresa debitrice associata), la cui determinazione è "quaestio facti" demandata al giudice di merito; dopodiché spetta alla società contribuente fornire la prova contraria, dimostrando l'aderenza del tasso di interesse applicato ai tassi di mercato, nel senso che identica transazione tra imprese indipendenti operanti nel libero mercato sarebbe avvenuta alle stesse condizioni finanziarie, oppure dimostrare che il finanziamento gratuito è dipeso da "ragioni commerciali" interne al gruppo, connesse al ruolo assunto dalla controllante a sostegno delle consociate.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 110 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 76 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)