diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 7599 del 23/12/1983 (Rv. 432211 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - SILICOSI O ASBESTOSI - RENDITA - GRADO MINIMO DI INABILITÀ PERMANENTE - SENTENZA N. 64/1981 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - EFFICACIA SUI GIUDIZI IN CORSO.*
Stato
decisa il 1983-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432211-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - SILICOSI O ASBESTOSI - RENDITA - GRADO MINIMO DI INABILITÀ PERMANENTE - SENTENZA N. 64/1981 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - EFFICACIA SUI GIUDIZI IN CORSO.*

La sentenza 15 aprile 1981 n. 64 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 145 lettera e) del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nella parte in cui richiede, ai fini della corresponsione della rendita, in caso di silicosi o asbestosi, un grado minimo di inabilità permanente superiore al 20% anziché al 10%, spiega immediata efficacia nei giudizi in corso, anche in Sede di legittimità, e, pertanto, non consente la Cassazione della pronuncia di merito che, prima dell'intervento della Corte costituzionale, abbia riconosciuto la suddetta rendita in presenza di una inabilità inferiore al 20%, ma superiore al 10%. (Conf 4499/83, mass n 429378).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 145 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)