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Sez. 6, Sentenza n. 681 del 02/02/1996 Cc. (dep. 17/09/1996) Rv. 206006 - 01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - REATI - IN GENERE | Fabbricazione e commercio di prodotti non alimentari - Confondibili con quelli alimentari - Confondibilità - Ricorrenza - Indicazione - Fattispecie: confezioni di detersivo.
Stato
decisa il 1996-02-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206006-01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - REATI - IN GENERE

In tema di reato di fabbricazione e commercializzazione di prodotti che possono ingenerare confusione con quelli alimentari, pur non essendo tali, la confondibilità del prodotto non può dipendere esclusivamente dal tipo di contenitore, ma dal concorso di una serie di caratteristiche le quali oltrepassino la soglia minima di attuazione o di conoscenza dei consumatori più indifesi ed incerti, ingannandoli sulla realtà di ciò che portano alla bocca, succhiano o ingeriscono. Deve invero escludersi, quale inammissibile applicazione analogica della fattispecie tipica, l'equiparazione della confondibilità dei "prodotti" alimentari a quella delle "confezioni" degli stessi prodotti. (Affermando siffatti principi la Cassazione ha annullato un'ordinanza che, in sede di riesame, aveva confermato il provvedimento di sequestro di confezioni di detersivo, ritenendo dette confezioni confondibili con quelle utilizzate nel settore alimentare).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/01/1992 num. 73 art. 1, Decreto Legisl. 25/01/1992 num. 73 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)