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Sez. 3, Sentenza n. 9028 del 23/04/1980 Ud. (dep. 22/07/1980) Rv. 145889 - 01

FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - MERCI IMPORTATE CON AGEVOLAZIONI DOGANALI - INDEBITO USO - REATO DI DANNO - MERCE IN FRANCHIGIA - DESTINAZIONE PER ALTRO USO PER IL QUALE CI SIA FRANCHIGIA - ESCLUSIONE DI REATO - FATTISPECIE: MIELE PER ALIMENTAZIONE DELLE API.*
Stato
decisa il 1980-04-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/145889-01

FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - MERCI IMPORTATE CON AGEVOLAZIONI DOGANALI - INDEBITO USO - REATO DI DANNO - MERCE IN FRANCHIGIA - DESTINAZIONE PER ALTRO USO PER IL QUALE CI SIA FRANCHIGIA - ESCLUSIONE DI REATO - FATTISPECIE: MIELE PER ALIMENTAZIONE DELLE API.*

L'art 102 della legge doganale prevede una specifica ipotesi di contrabbando, consistente nel dare, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia o con riduzione dei diritti di confine una destinazione ad uso diverso da quello per il quale e stata concessa la franchigia o la riduzione. Il delitto si consuma con l'evasione dell'imposta, attuata dando alle merci importate con agevolazioni doganali una destinazione per cui tali agevolazioni non siano concesse. Ne consegue che, trattandosi di reato di danno, concretantesi nell'evasione di imposta, non e configurabile quando debba escludersi l'evasione fiscale, per essere la merce importata in franchigia per un uso determinato, destinato ad altro uso per il quale sia pure concessa la franchigia. (fattispecie relativa a zucchero importato ai sensi dell'art 2 legge 20 marzo 1968, n 418 in franchigia per alimentazione delle api, destinato invece ad uso zootecnico, uso che gode anch'esso delle stesse esenzioni dall'imposta di fabbricazione o corrispondente sovraimposta di confine).*

Riferimenti normativi: Legge 25/09/1940 num. 1424 art. 102, Legge 20/03/1968 num. 418 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)